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Sentenza — n. 35960/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35960/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza 10 gennaio 2022 del GIP del Tribunale di Catania in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto di rapina per come contestato in atti e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata con quella degli arresti clomiciliari.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 35960/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

Parole chiave

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rapina saccheggio minaccia non comprovata illecita violenza minaccia contro le autorità furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AURORA MARIO nato a CATANIA il 16/02/1999 avverso l'ordinanza del 31/01/2022 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinelli. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n, 176. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha confermato l'ordinanza 10 gennaio 2022 del GIP del Tribunale di Catania in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria del delitto di rapina per come contestato in atti e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere originariamente applicata con quella degli arresti clomiciliari.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato, AURORA Mario, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta gravità indiziaria. La difesa afferma in sostanza che i giudici della cautela che avrebbero erroneamente disatteso le dichiarazioni del ricorrente che, in sede di interrogatorio, ha affermato di non aver articolato nessuna minaccia né usato alcuna violenza. A conferma di ciò, avrebbero dovuto essere considerati gli esiti delle videoregistrazioni in atti da cui si desume un ingiustificato allontanamento della commessa del negozio dal bancone che - nella ricostruzione del ricorrente - avrebbe lasciato incustoditi i beni che quindi sarebbero stati oggetto di Furto e non di rapina.

3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale del riesame ha specificamente preso in considerazione la ricostruzione alternativa offerta dalla difesa e ha congruamente evidenziato come le dichiarazioni della persona offesa siano risultate logiche e lineari anche in considerazione della reazione emotiva successiva riferita dal datore di lavoro (vedi pagina 3 della motivazione). Lo stesso Tribunale ha inoltre preso visione dei fotogrammi richiamati dalla difesa evidenziando come gli stessi ritraessero una situazione pienamente coerente con le dichiarazioni della persona offesa e con le riferite minacce. La ricostruzione giudiziale risulta quindi esito di una valutazione logica ed esplicita del comportamento della persona offesa medesima e delle circostanze di fatto in cui lo stesso si è svolto.Ne consegue la presenza di una motivazione e di una ricostruzione dei fatti logiche, lineari, congrue, coerenti con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risultano suscettibili di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C:assa delle ammende. Così deciso n Roma, il 17 giugno 2022 Il Consigl