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Sentenza — n. 35954/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35954/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Barone Giorgio, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 26/10/2021 con cui il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza in data 07/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per quattro fatti di reato qualificati ai sensi dell'art. 512-bis, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. B) e lett. E) c.p.p., erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 292, comma 2, c.p.p. quanto all'omessa autonoma valutazione del G.i.p. riguardo al requisito delle esicienze cautelari".

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35954/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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causa di sequestro indennizzo per detenzione ingiustificata volontà di appropriarsi della cosa legittimità della carcerazione preventiva giudice istruttore prestazione della cauzione giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARONE GIORGIO nato il 30/11/1974 a COSENZA avverso l'ordinanza del 26/10/2021 del TRIBUNALE DI BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per il rigetto del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Barone Giorgio, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 26/10/2021 con cui il Tribunale di Bologna ha confermato l'ordinanza in data 07/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bologna, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per quattro fatti di reato qualificati ai sensi dell'art. 512-bis, cod.pen. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606 comma 1 lett. B) e lett. E) c.p.p., erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 292, comma 2, c.p.p. quanto all'omessa autonoma valutazione del G.i.p. riguardo al requisito delle esicienze cautelari".

Il ricorrente premette che il G.i.p., in punto di esigenze cautelari, alle pagine 224 e 225 dell'ordinanza genetica, si è limitato a cdpiare il contenuto delle pagine 290 - 291 della richiesta di applicazione della misura cautelare, senza alcuna valutazione critica a tal proposito. Dopo avere riportato la motivazione con cui il Tribunale ha rigettato la denuncia di nullità per mancanza di un'autonoma valutazione, deduce che «pare evidente che, la soluzione adottata dal tribunale felsineo, sia un escamotage per salvare l'ordinanza cautelare: il G.i.p. avrebbe dovuto spiegare, in ordinanza, i motivi per i quali ritiene sussistenti le esigenze cautelari nonché quelli per i quali ritiene adeguata e proporzionata la misura adottata.

Ad ogni indagato, a mio avviso, spetta la valutazione delle esigenze cautelari, da parte di un giudice terzo scevro dalle argomentazioni della richiesta di misure e dell'informativa finale della Guardia di Finanza di Rimini».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Tribunale ha motivato il rigetto della deduzione cifensiva illustrando le ragioni per cui ha ritenuto di non aderire al principio di diritto fissato dalla sentenza della Corte di cassazione n. 31370/2018, ritenendo più condivisibile quanto spiegato da questa Corte con la sentenza n. 31646 del 2018, nel senso che «in tema di misure cautelari personali, la necessità di un'autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, richiesta dall'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., così come modificato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve ritenersi assolta quando l'ordinanza, benché redatta con la tecnica del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale diniego opposto dal giudice o la diversa graduazione delle misure costituiscono, di per sé, indice di una valutazione critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell'intero complesso delle sue articolazioni interne, atteso che la modifica normativa vuole evitare una acritica trasposizione della richiesta del P.M. con riferimento alla totalità della stessa e non alla singola imputazione», (Sez. 4, Sentenza n. 31646 del 27/03/2018, Rv. 273429 - 01).

Così facendo, in effetti, il Tribunale ha dichiarato di condividere l'orientamento senz'altro prevalente, che ha più volte affermato il principio ora richiamato (tra molte, Sez. 2, Sentenza n. 25750 del 04/05/2017, Persano, Rv. 270662 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 31646 del 27/03/2018, Nuhaj, Rv. 273429 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 70 del 24/09/2018 Cc., dep. il 2019, Rv. 274403 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 51936 del 17/11/2016, Aliperti, Rv. 268523 - 01). A fronte di ciò, il ricorso si risolve in una generica -quanto ingiustificata- asserzione di erroneità del provvedimento impugnato, che tralascia le considerazioni sviluppate dal giudice del merito, così incorrendo nel vizio di aspecificità, siccome costituito da una mera reiterazione della medesima doglianza motivatamente disattesa dal tribunale.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il