Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35939/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35939/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35939/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di appropriazione indebita 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato IASPARRO Massimo articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'omesso rilievo dell'intervenuta prescrizione rispetto ai fatti risalenti al 25 settembre 2012 (come risulterebbe dalla querela) per cui il termine di prescrizione, di anni sette e mesi sei, risultava spirato alla data del 27 febbraio 2020 in difetto di cause di sospensione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 35939/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3.2. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
sospensione di pena pena massima divieto dell'arresto personale per debiti restituzione del termine debito insoddisfatto riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 161 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IASPARRO MASSIMO nato a OLIVETO CITRA il 19/02/1983 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI; La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n, 176. Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Lidia Giorgio che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette conclusioni scritte e nota spese depositate dal difensore di parte civile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Salerno ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Salerno in relazione a fattispecie di appropriazione indebita 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato IASPARRO Massimo articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge in relazione all'omesso rilievo dell'intervenuta prescrizione rispetto ai fatti risalenti al 25 settembre 2012 (come risulterebbe dalla querela) per cui il termine di prescrizione, di anni sette e mesi sei, risultava spirato alla data del 27 febbraio 2020 in difetto di cause di sospensione.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto Lidia Giorgio - ha depositato conclusioni scritte chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3.2. La parte civile ha depositato conclusioni scritte e nota spese di cui ha chiesto la liquidazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2. Deve rilevarsi che il delitto in contestazione risulta essere l'appropriazione indebita della carta di pagamento. Ciò implica che il termine di consumazione del reato corrisponde al momento dell'interversicine del possesso che corrisponde al più alla data dell'utilizzazione della carta medesima (che il legittimo proprietario e la stessa ricostruzione giudiziale affermano essere sparita). Nel caso di specie, tale utilizzazione risulta essere avvenuta per la prima volta il 14 agosto 2012, data successiva al licenziamento e al concretizzarsi dell'obbligo di restituzione, il che ulteriormente qualifica tale condotta alla stregua di interversio possionis.

Applicandosi, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la disciplina introdotta dalla I. 5 dicembre 2005, n. 251, il termine massimo, in assenza in presenza degli ulteriori aumenti dovuti alle condizioni soggettive ostative di cui al cpv. dell'art. 161 cod. pen. (non risulta contestata la recidiva qualificata) è di sette anni e sei mesi e, considerata l'estensione nel caso concreto delle cause di sospensione, veniva a scadere il 9 giugno 2020 e quindi in data ampiamente precedente alla pronuncia di secondo grado avvenuta il 18 marzo 2021.Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Non vi sono in sede di ricorso contestazioni per quanto attiene i profili di responsabilità o la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni il che implica la conferma dei capi civili e il rigetto della istanza di liquidazione avanzata dalla parte civile in difetto di effettiva soccombenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. Sentenza a motivazione semplificata. Così decis irRoma, il 17 giugno 2022 Il C