Sentenza — n. 35934/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 10/09/2021 la Corte d'appelb di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Stuppino Daniele avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Verbania in data 22/03/2018 e, per l'effetto, disponeva l'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto. La corte territoriale ha ritenuto l'atto di appello privo dei requisiti minimi di specificità dei motivi come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. e ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. proc. pen, art. 642 c.p, art. 416 c.p, art. 591 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35934/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 581 comma 1 lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: STUPPINO DANIELE nato a REGGIO CALABRIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/09/2021 la Corte d'appelb di Torino dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto da Stuppino Daniele avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Verbania in data 22/03/2018 e, per l'effetto, disponeva l'esecuzione della sentenza di condanna emessa nei confronti del predetto. La corte territoriale ha ritenuto l'atto di appello privo dei requisiti minimi di specificità dei motivi come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. e ne ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., osservando che a fronte della sentenza di primo grado che aveva dettagliatamente motivato in ordine alla sussistenza dei reati di associazione a delinquere di cui al capo 1) e alla responsabilità del ricorrente in ordine a tale reato nonché quanto ai fatti ex art. 642 c.p. contestati ai capi 15) e 18), alla tematica della quantificazione della pena ed alla statuizione relativa alla confisca, il ricorrente si era limitato:
1) a sostenere che non era ravvisabile il reato ex art. 416 c.p. e che difettava la prova della responsabilità quanto ai reati contestati senza prendere in alcun modo in esame le considerazioni della sentenza impugnata;
2) a dedurre che andava revocata la confisca difettandone i presupposti in fatto ed in diritto;
3) a lamentare la mancata la motivazione sulla congruità della pena, ignorando le argomentazioni della sentenza impugnata.
2. Avverso la suindicata sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 581 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen. Assume che pur avendo l'appello rispettato l'onere di specificità dei motivi richiesto dalla norma, illustrando con sufficienti argomentazioni le richieste ivi contenute la corte territoriale aveva dichiarato apoditticamente la genericità dei motivi, disapplicando i principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità dell'appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni qui di seguito esposte.
2. Va, invero, osservato che dalla lettura dell'atto di appello in data 15 maggio 2019 è chiara l'assenza di specificità dei motivi di appello, il primo declinato con richiamo al dato normativo dell'art. 530 cpv cod. pen. e scarne e generiche censure a fronte di una amplissima ed esaustiva motivazione circa i profili di responsabilità dell'imputato in relazione a tutti i reati contestati nonché con censura totalmente apodittica in ordine alla disposta confisca per l' importo di euro 133.322,00 ed il secondo privo di adeguato riferimento al caso in esame e totalmente carente di critica specifica alla sentenza del Tribunale che aveva argomentato più che congruamente in punto di dosimetria della pena stabilità in misura certamente mite.
Occorre rilevare che la questione della specificità dei motivi di appello e dei poteri di declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., è stato risolto dalla sentenza delle S.U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268823. Con tale pronunzia le Sezioni Unite hanno affermato la sostanziale omogeneità della valutazione della specificità estrinseca dei motivi di appello e dei motivi di ricorso per cassazione per cui «L'appello (al pari de/ricorso per cassazione) è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata», precisando che «il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) o per l'appello civile - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello.
La manifesta infondatezza non è infatti espressamente menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione». Nel caso in esame risultando di immediata evidenza l'aspecificità estrinseca dei motivi di appello enunciati, ad avviso di questa Corte, senza idonea e congrua argomentazione critica alla decisione impugnata, la Corte d'appello di Torino ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi.
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso devono essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d