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Sentenza — n. 35932/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for fraud due to territorial jurisdiction error regarding bank account location in Tortorici.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35932/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment and the first-instance conviction without remittal, ordering the case to be transferred to the Tribunal of Patti. The appellant argued that the Messina court lacked territorial jurisdiction because the fraudulent funds were deposited at a post office in Tortorici, not Messina. The court found that the crime was consummated in Tortorici where the money entered the defendant's available funds, establishing Patti as the competent court.

Regesto Legislator

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Art. 491, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 640-bis, cod. pen.: In fraud cases involving bank transfers, territorial jurisdiction is determined by the location where the recipient's account was opened, not the sender's location.

Parole chiave

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territorial jurisdiction fraud consummation bank account location post office deposit annulment without remittal competent court transfer truffa all'assistenza sociale aiuti nel settore agricolo

Disposizioni normative citate

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Art. 491, comma 1, cod. proc. pen.
A questo punto va rilevato che Tortorici ricade nel circondario del Tribunale di Patti, che -perciò- era il giudice territoralmente competente a giudicare la vicenda in esame, per come era stato correttamente eccepito dalla difesa davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod.proc.pen.
Art. 640-bis, cod. pen.
Art. 483, cod. pen.
445/2000 e dell'art. 483 c.p.".
Art. 76 d.P.R. n. 445/2000
A tal riguardo si assume che il Tribunale e la Corte di appello hanno ignorato le argomentazioni difensive in relazione al delitto di falso contestati ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000.
Art. 521, cod. proc. pen.
Denuncia, quindi, la violazione dell'art. 521, cod.proc.pen.
art. 483 c.p
445/2000 e dell'art. 483 c.p.".
art. 76 d.P.R. n. 447/2000
Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione, per violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 447/2000 e 125 comma 3 - 521 e 522 c.p.p.
art. 76 d.P.R. n. 445/2000
A tal riguardo si assume che il Tribunale e la Corte di appello hanno ignorato le argomentazioni difensive in relazione al delitto di falso contestati ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000.
art. 485 c.p
e in relazione all'art. 485 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 39193 del 17/07/2017
Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009
270990 - 01); che «ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo», (Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009, Coppola, Rv.
Sez. F, Sentenza n. 37400 del 30/08/2016
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DESTRO PASTIZZARO CARMELO nato il 20/07/1944 a TORTORICI avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE DI APPELLO DI MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Messina in data 23 giugno 2021 e del Tribunale di Messina del 26 ottobre 2020 a cui trasmettere gli atti per nuovo giudizio. Letta la nota dell'Avvocato GIOVAMBATTISTA FRENI, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Destro Pastizzaro Carmelo, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 23/06/2021 della Corte di appello di Messina che ha confermato la sentenza in data 26/10/2021 del tribunale di Messina, che lo aveva condannato per i reati di cui agli artt., 640-bis, cod.pen. e 483, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 8, 9 e 491, comma 1, cod.proc.pen., in \._ relazione agli artt. 178, comma 1, lettera B) c.p.p., e 640-bis, cod.pen. e 7 d.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 483 c.p.".

Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina. A tal proposito sostiene che la competenza territoriale doveva considerarsi radicata presso l'Autorità Giudiziaria di Catania (ove si dovesse guardare al luogo in cui sono state inoltrate le domande di finanziamento), ovvero presso l'Autorità Giudiziaria di Patti (ove si avesse riguardo al luogo in cui sono stati riscossi i pagamenti, ossia presso l'ufficio postale del Comune di Tortorci). Specifica che mai nessuna erogazione è stata inoltrata in favore di Destro Patizzaro nell'ambito della giurisdizione del Tribunale di Messina. 1.2.

Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione, per violazione dell'art. 76 d.P.R. n. 447/2000 e 125 comma 3 - 521 e 522 c.p.p. A tal riguardo si assume che il Tribunale e la Corte di appello hanno ignorato le argomentazioni difensive in relazione al delitto di falso contestati ai sensi dell'art. 76 d.P.R. n. 445/2000. Secondo la difesa «il Tribunale ha modificato la contestazione fattuale, avendo affermato in sentenza "che i reati derivano dal fati:o (mai contestato, n.d.r.) inerente alla indicazione indebita di una superficie di terreni ricevuta in affitto, maggiore rispetto a quella effettiva e ciò (...) al fine di poter accedere all'aiuto comunitario».

Denuncia, quindi, la violazione dell'art. 521, cod.proc.pen. «per manifesta modifica fattuale, che determina la nullità della sentenza». Aggiunge che il Pubblico ministero, all'udienza del 22 gennaio 2020, «ha effettuato una diversa qualificazione giuridica, per il contestato reato previsto dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, che ha "integrato" con l'art. 483, cod.pen.". Osserva, dunque, che «non è pacifico (...) se, con il termine "integrazione", il Pubblico ministero abbia contestato, coevamente, due ipotesi di reato, per concorso apparente di norme, ovvero se abbia voluto sostil:uire l'art. 483 c.p. all'art. 76 d.P.R. n. 445/2000». 1.3.

Violazione di legge, erronea applicazione di una norma processuale e vizio di motivazione, per violazione degli artt. 83 e 640-bis, cod.pen. e in relazione all'art. 485 c.p. e 76 d.P.R. n. 445/2000. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la domanda inoltrata da Destro Pastrizzaro doveva considerarsi un atto privato e non un atto pubblico. Aggiunge che il Pubblico ministero non ha chiarito se la falsità debba essere riconducibile ai contratti di affitto del terreno agricolo ovvero alla domanda presentata per l'erogazione del terreno.Si spiegano, dunque, le ragioni per cui non sono configurabili né il falso ideologico, né la truffa. 1.4.

Violazione di legge, erronea applicazione di norma processuale e vizio di motivazione per violazione degli artt. 316-ter, 62-bis, commi primo e secondo, 133, comma primo, 47 e 81 cod.pen. Con l'ultimo motivo di ricorso denuncia l'apparenza della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, là dove nega la configurazione del reato di cui all'art. 316-ter, cod.pen. Con riguardo alle circostanze attenuanti generiche, osserva che il giudice non deve guardare ai precedenti penali dell'imputato, ma deve avere riguardo ai parametri indicati dall'art. 133, cod.pen.

A tal proposito si sottolinea il valore dell'attività di allevatore e il beneficio che ne deriva per la collettività. Denuncia -altresì- l'omessa motivazione con riguardo alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e l'omessa risposta al motivo di gravame con cui si sosteneva l'esistenza di un errore di fatto. Si duole dell'eccessivo rigore della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato là dove denuncia l'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina. 1.1. E' pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che «il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche si consuma nel momento in cui la prima elargizione da parte dell'ente erogante entra nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente che, in tal modo, consegue il profitto», (Sez. 1, Sentenza n. 39193 del 17/07/2017, Assenza, Rv. 270990 - 01); che «ai fini della consumazione del reato di truffa è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo», (Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 29/01/2009, Coppola, Rv. 243608 - 01); che «in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente», (Sez.

F, Sentenza n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011 - 01.. 1.2. L'applicazione al caso in esame di tali coordinate conduce alla fondatezza del primo motivo di impugnazione. Tanto perché, dall'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione- emerge che -in effetti- le erogazioni pubbliche sono state tutte effettuate mediante l'accreditarnento delle relative somme di denaro presso il conto corrente postale intestato a Destro Pastizzaro, acceso presso l'Ufficio Postale di Tortorici, per come risulta dalla nota in data 01/03/2018 (rif. /6067/NM/RD. 28-18) del Nucleo Mobile della Tenenza di Sant'Agata di Militello della Guardia di Finanza.

Va precisato che la Corte di appello ha correttamente indicato il numero del conto corrente in questione (n. 000082883968), ma ha erroneamente ritenuto che quello fosse stato acceso presso l'ufficio postale di Messina, mentre -in realtà- l'ufficio postale era quello di Tortorici. Da ciò discende che il reato si è consumato in Tortorici, dove l'odierno ricorrente ha acquisito la della disponibilità del denaro ccstituente l'ingiusto profitto delle truffe contestategli. A questo punto va rilevato che Tortorici ricade nel circondario del Tribunale di Patti, che -perciò- era il giudice territoralmente competente a giudicare la vicenda in esame, per come era stato correttamente eccepito dalla difesa davanti al Tribunale ai sensi dell'art. 491, comma 1, cod.proc.pen. e dipoi con specifico motivo di gravame davanti alla Corte di appello.

La sentenza del Tribunale di Messina, siccome confermata dalla Corte di appello, perciò, è stata pronunciata in violazione di legge. Da ciò consegue l'annullamento senza rnvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti, per l'ulteriore corso, quale giudice territorialmente. competente. I restanti motivi restano assorbiti. P.Q.NI. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Patti, per l'ulteriore corso. Così deciso il 20 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il P e.iiente Antonio Saraco Giov n i iotallevi =DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SE7r3lEgRAZ22 CORTE DI CASSAZIONEU.R.P. CENTRALE o-e (YL-.

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