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Sentenza — n. 35920/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for manifest illogical reasoning regarding possession in a receipting crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35920/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's judgment, which had convicted the defendant of receipting, due to a violation of the principle of logical motivation. The defendant argued that the lower court relied on mere conjecture regarding his possession of the vehicle, noting that his presence alone did not prove the material control required for the crime. The court agreed, ruling that the appellate decision failed to provide objective evidence of possession beyond the defendant's presence, constituting a manifest illogicality that necessitated annulment and remittal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 648 c.p.: A judgment is vitiated by manifest illogicality when the court of appeal bases its conviction on subjective conjectures rather than verified facts, specifically when it infers material possession from mere presence without additional objective evidence.

Parole chiave

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manifest illogicality receipting crime material possession subjective conjecture violation of law remittal for new trial logical motivation prova del DNA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 648 c.p.
"Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nei confronti del reato di cui all'art. 648, cod.pen.".
art. 648 c.p
"Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nei confronti del reato di cui all'art. 648, cod.pen.".
art. 360 cod.proc.pen
Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Il rispetto di quanto prescritto dall'art. 360 cod.proc.pen.
art. 648 cod.pen
"Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nei confronti del reato di cui all'art. 648, cod.pen.".

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 36430 del 28/05/2014, Schembri
Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012, Cerrito
Sez. 4, Sentenza n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASCU SERGHEI nato il 21/11/1991 in MOLDAVIA avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE DI APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale DOMENICO A.R. SECCIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 di. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Pascu Serghei impugna la sentenza in data 21/12/2020 con cui la Corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del 10/10/2019 del Tribunale di Como, riconoscendo Pascu responsabile del delitto di ricettazione per il quale, invece, era stato assolto in primo grado. Deduce: 1.1. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale". Con il primo motivo il ricorrente premette che Pascu è stato condannato in forza degli accertamenti effettuati nell'immediatezza del fatto dalla Sezione Investigazioni Scientifiche di Milano sull'autoveicolo oggetto della ricettazione.

In particolare, la censura si rivolge all'accertamento effettuato sul cassetto portamonete, al cui riguardo il ricorrente sostiene che è stato eseguito in violazione degli artt. 359 e 360, cod.proc.pen., in quanto il Pubblico ministero non ha avvisato l'indagato e il difensore del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il conferimento dell'incarico e della facoltà riconosciuta loro riconosciuta di nominare consulenti tecnici. Deduce che tale omissione importa la nullità dell'accertamento tecnico. 1.2. "Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; nei confronti del reato di cui all'art. 648, cod.pen.".

Con il secondo motivo il ricorrente precisai che i connotati del dolo eventuale richiesto per la configurabilità della ricettazione vanno rinvenuti «nella circostanza che nell'agente deve essere presente la consapevolezza dell'accettazione del rischio che la cosa provenga da delitto, non rilevando il semplice sospetto della provenienza». Sostiene, quindi, che «la Corte di appello ha erroneamente valutato sulla base delle risultanze tecniche la presenza dell'elemento soggettivo necessario per la configurazione del reato di cui all'art. 648 c.p.», perché «non risulta essere stata fornita in modo certo e incontrovertibile, la prova della penale responsabilità del Sig.

Pascu», non essendo in tal senso univocamente significative le impronte digitali rinvenute sul cassetto portamonete e il genotipo corrispondente all'imputato estratto da un paio di guanti da lavoro trovati dagli investigatori all'interno dell'automezzo oggetto di ricettazione. Spiega, dunque, le ragioni dell'equivocità probatoria di tali acquisizioni investigative. 1.3. "Mancanza, contraddittoria o manil'esta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Anche in questo caso il ricorrente denuncia l'illogicità della motivazione, là dove la Corte di appello riconosce la responsabilità di Pascu sulla base della presenza delle impronte digitali e del genotipo di cui si è già detto. A tale proposito osserva «come dalle risultanze processuali nonché dalle prove documentali in possesso dell'accusa, sia possibile solo ritenere la presenza del Sig. Pascu sul veicolo, non si sa in quale giorno, oggetto di furto non già il possesso men che meno la detenzione, né se sapesse se tale veicolo fosse stato rubato».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito specificati. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.Il rispetto di quanto prescritto dall'art. 360 cod.proc.pen. suppone che vi sia già un nominativo iscritto nel registro degli indagati nel momento in cui il Pubblico ministero procede ad accertamenti tecnici irripetibili, ovvero che il soggetto sia quantomeno raggiunto da indizi di reità. Tanto si evince dall'orientamento di questa Corte che ha più volte spiegato che «l'avviso relativo all'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile, con la conseguente assicurazione dei diritti di assistenza difensiva, deve essere dato anche alla persona che, pur non iscritta nel registro degli indagati, risulti nello stesso momento raggiunta da indizi di reità quale autore del reato oggetto delle indagini», (Sez. 2, Sentenza n. 34745 del 26/04/2018, Tassone, Rv. 273543 - 01;

Sez. 5, Sentenza n. 5581 del 08/10/2014 Lld., dep. il 2015, Ciodaro, Rv. 264216 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 6237 del 21/12/2010 Cc., dep. il 2011, Mastrochirico, Rv. 249296 - 01). Nel caso in esame il ricorrente neanche evoca la sussistenza di alcuno di tali presupposti (iscrizione nel registro degli indagati o indizi di reità) né la loro presenza si evince dalla lettura della doppia sentenza conforme. Da qui la manifesta infondatezza del motivo e la sua conseguente inammissibilità. 1.2. Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il suo esame -afferente alla condotta materiale- precede logicamente quello relativo all'elemento piscologico, esposto con il secondo motivo.

La censura si appunta sul significato probatorio attribuito dalle Corte di appello alle impronte digitali riscontrate nel cassettino portamonete del furgone e al profilo genotipico estratto dai guanti rinvenuti all'interno del furgone. La censura viene mossa sia dal punto di vista della violazione di legge, sia sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione. E' fondata sotto tale ultimo profilo. Vale ricordare che «è affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate si., mere possibilità, non verificate in base all' "id quod plerunnque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica», (Sez. 6, Sentenza n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813 - 01;

Sez. 6, Sentenza n. 6582 del 13/11/2012 Cc., dep. il 2013, Cerrito, Rv. 254572 - 01). A tal proposito, è stato ulteriormente specificato che «è affetta da vizio di motivazione la decisione del giudice di merito che, fondandosi apparentemente Ap su una massima di esperienza, valorizzi in realtà una mero convincimento soggettivo non acquisito al comune sentire», (Sez. 4, Sentenza n. 23093 del 02/02/2017, Rappisi, Rv. 269998 — 01). Tale vizio si riscontra nella motivazione della sentenza impugnata. Va preliminarmente ricordato che per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso o la detenzione del bene, ossia che ne abbia conseguita l'autonoma disponibilità materiale, sia pure temporaneamente, attraverso una delle condotte alternativamente previste dall'art. 648 cod.pen. (acquistare, ricevere, per quel che qui interessa).

Proprio su tale elemento si rinviene un intervento congetturale della Corte di appello, dovendosi convenire con il ricorrente che le tracce rinvenute all'interno del furgone, ove apprezzate secondo parametri di giudizio schiettamente oggettivi, dimostrano soltanto che Pascu era stato a bordo dell'autoveicolo. Tale unico dato, però, non è da solo sufficiente a descrivere anche quella autonoma disponibilità materiale del bene richiesta per la configurazione del delitto di ricettazione. La Corte di appello, invece, ha ritenuto che tale unico dato fosse bastevole al fine di ritenere che Pascu avesse conseguito il possesso o la detenzione del furgone.

I magistrati dell'appello, invero, assumono come dimostrata quella che - invece- costituiva una mera possibilità astratta, la cui dimostrazione avrebbe preteso l'indicazione di (eventuali) ulteriori elementi oggettivi, univocamente conducenti nel senso dell'effettivo e concreto conseguimento del possesso da parte di Pascu, perché capaci di eliminare l'equivocità dovuta ai molteplici significati attribuibili al solo dato della sua presenza a bordo dell'autoveicolo. La mancanza di tale indicazione porta a rilevare che la Corte di appello ha deciso sulla base di un congetturale convincimento soggettivo, così incorrendo nel vizio di manifesta illogicità.

La sentenza va, dunque, annullata, con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi fin qui esposti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dell