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Sentenza — n. 35919/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet the thirty-day statutory time limit for filing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35919/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore Generale filed a cassation appeal against a summary judgment regarding money laundering and usury, arguing for mandatory asset confiscation. The defense argued the judgment was already final, while the court found the appeal untimely because it was filed over three months after the deadline. Consequently, the court declared the appeal inadmissible under Article 544 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 2 c.p.p.; Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal against a summary judgment is inadmissible if filed after the thirty-day period expires, calculated from the date of service of the notice of deposit.

Parole chiave

Generato dall'IA
summary judgment appeal statutory time limit inadmissible appeal mandatory confiscation money laundering penalty confisca di valori patrimoniali confisca dei beni beni sequestrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 544, comma 2 c.p.p.
Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., al cui riguardo l'art.
Art. 585, comma 1, lett. b) c.p.p.
544, comma 2, cod.proc.pen., al cui riguardo l'art. 585, comma 1, lett.
Art. 444 c.p.p.
Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen., ha applicato la pena richiesta dalle parti per i reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, usura e altro.
Art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
artt. 648-bis cod.pen
in relazione ai delitti di cui agli artt. 648-bis cod.pen., 648-ter cod.pen., 416 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE DI APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di ABBATE SALVATORE nato il 29/03/1969 a NAPOLI avverso la sentenza del 29/07/2021 del G.I.P. del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca; letta la nota dell'Avvocato FRANCESCO CAROTENUTO che, nell'interesse di ABBATE, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli impugna con ricorso immediato in cassazione la sentenza del 29/07/2021 del G.i.p. Tribunale di Napoli che, ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen., ha applicato la pena richiesta dalle parti per i reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, usura e altro. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, in particolare degli artt. 444 e ss. c.p.p. e degli artt. 240-bis e 322-ter c.p. in relazione ai delitti di cui agli artt. 648-bis cod.pen., 648-ter cod.pen., 416 cod.pen. e 8 d.lgs. n. 74/2000 di cui all'impugnata sentenza".

Con l'unico motivo di ricorso il Pubblico ministero denuncia l'omessa pronuncia del G.i.p. sulla confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero del loro valore equivalente, sequestrati con dec:reto del G.i.p. del Tribunale di Noia in data 8 marzo 2021. Il ricorrente rimarca l'obbligatorietà della confisca.

2. Abbate Salvatore si è costituito e ha dedotto l'inammissibilità del ricorso rimarcando che la sentenza impugnata è passata in giudicato il 1° febbraio 2021, quando la Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dallo stesso Abbate. Aggiunge che -proprio in ragione di statuizioni sulla confisca- ha attivato incidente di esecuzione inteso a ottenere la determinazione dell'importo complessivo del profitto del reato e dell'entità e misure delle provviste conseguentemente confiscabili.

3. In data 4 aprile 2022 la difesa di Abbate ha fatti pervenire consulenza tecnica contabile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 1.1. La sentenza oggi impugnata è stata pronunciata dal G.i.p. in data 29 luglio 2021, senza motivazione contestuale e senza riserva dei termini. La motivazione è stata depositata lo stesso 29 luglio 2021. Ricorre, dunque, l'ipotesi di cui all'art. 544, comma 2, cod.proc.pen., al cui riguardo l'art. 585, comma 1, lett. b), fissa in trenta giorni il termine per impugnare la sentenza. Termine che per il Procuratore generale presso la Corte di appello decorre dal giorno in cui è stata eseguita a quell'Ufficio la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per come stabilisce l'art. 585, comma 1, lett. b), cod.proc.pen..

Nel caso in esame, la Cancelleria del Tribunale ha annotato che detta comunicazione alla Procura generale è stata eseguita il 27/08/2021. Alla luce di tutto ciò, considerata la sospensione feriale dei termini (fino al 31 agosto 2021), la sentenza doveva essere impugnata dal Procuratore generale entro il 30 settembre 2021. L'impugnazione, -invece- è stata proposta il 7 dicembre 2021, quando il termine era ormai ampiamente spirato.Da qui l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M.