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Ordinanza — n. 35470/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds must relate to defendant's will or legal qualification, not acquittal causes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35470/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds cited did not fall within the statutory exceptions for challenging a plea-bargain sentence. The defendant argued for acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the law restricts appeals to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are inadmissible if they concern causes of acquittal, as only specific grounds like the defendant's will or legal qualification are permitted.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds acquittal causes legal qualification error Cassazione ordinanza motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della qualificazione giuridica del fatto.
Art. 444 cod. proc. pen.
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
art. 444 cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: Bergamasco Luca, nato a Venezia il 28/10/1966, avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Venezia del 11/10/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Venezia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reato di rapina.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e della qualificazione giuridica del fatto. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorsi per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza.

Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento. Per altro verso, la errata qualificazione giuridica del fatto in tutte le sue componenti è stata censurata in termini del tutto generici e, pertanto, non meritevoli di alcuna valutazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.07.2022. Il Consigliere estensore Il President Giuseppe Sgadari Geppino Ra 14, DEPOSITATO IN CANCELLERIA