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Sentenza — n. 35466/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 03/01/2022, il Tribunale di Torino confermava l'ordinanza del 15/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino che aveva applicato, nei confronti di Benedetta Calabrese, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in relazione a quattro delitti di riciclaggio.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Benedetta Calabrese, affidato da un unico motivo, con il quale ha dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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capacità di subire la carcerazione carcerazione in vista di consegna pericolo di reiterazione riabilitazione causa di sequestro mantenimento della carcerazione di sicurezza
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALABRESE BENEDETTA, nata Battipaglia il 13/09/1991 avverso l'ordinanza del 03/01/2022 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; vista la rinuncia all'impugnazione trasmessa, a mezzo della PEC, 1'8 giugno 2022 dall'avv. ANNALISA CALIFANO, difensore di Calabrese Benedetta; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 03/01/2022, il Tribunale di Torino confermava l'ordinanza del 15/10/2021 del G.i.p. del Tribunale di Torino che aveva applicato, nei confronti di Benedetta Calabrese, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, in relazione a quattro delitti di riciclaggio.

2. Avverso detta ordinanza del Tribunale di Torino, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, Benedetta Calabrese, affidato da un unico motivo, con il quale ha dedotto, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 274 e 275 dello stesso codice nonché la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata «sul punto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelar' nonché sulla adeguatezza della misura carceraria».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, si deve prendere atto che, con la menzionata PEC dell'8 giugno 2022, l'avv. Annalisa Califano, difensore della ricorrente, ha rappresentato che, poiché a seguito dell'interrogatorio svoltosi il 24 marzo 2022 l'applicata misura della custodia cautelare in carcere era stata sostituita con quella, meno afflittiva, degli arresti domiciliari, essa intendeva rinunciare all'impugnazione, non avendovi più interesse. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. A tale dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché essa deriva da una causa non imputabile alla ricorrente, non consegue la condanna né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non configurandosi un'ipotesi di soccombenza, neppure virtuale, della ricorrente (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549-01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785-01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricors