Sentenza — n. 35463/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vicidomini Gennaro, nato a Nocera Inferiore il 15/10/1985, avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso per cassazione in epigrafe; ritenuto che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Vicidomini Gennaro, nato a Nocera Inferiore il 15/10/1985, avverso l'ordinanza del 09/12/2021 del Tribunale di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso per cassazione in epigrafe; ritenuto che con successiva dichiarazione depositata presso la cancelleria di questa Corte, il ricorrente, per mezzo del suo difensore di fiducia munito di procura speciale, ha ritualmente rinunciato al ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett.
d) cod. proc. pen., con la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Tv ammende della somma di euro cinquecento commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 500. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 luglio 2022.