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Sentenza — n. 35459/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35459/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35459/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FICARRA GUGLIELMO n. a Palermo il 15/5/1959 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Palermo in data 9/12/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo annullava il provvedimento genetico del Gip di Palermo in data 11/11/2021 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen, contestata in relazione all'associazione sub A), sostituendo nei confronti del Ficarra la misura della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.g.

Regesto Legislator

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artt. 416 cod.pen; Sentenza — n. 35459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. L'ordinanza impugnata a pag. 8 ha chiarito le ragioni che sottendono il ritenuto rischio di recidiva, evidenziando lo stabile inserimento del prevenuto nella struttura associativa e il ruolo di rilievo ricoperto, consistente nel controllo delle movimentazioni di danaro. Dette emergenze, unite al grave precedente per partecipazione ad associazione mafiosa che milita a carico dell'indagato, hanno indotto i giudici della cautela ad escludere l'occasionalità della condotta e a ritenere concreto il pericolo di ricaduta nell'illecito.

Parole chiave

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pericolo di reiterazione reati connessi criminalità persistente attività criminosa correità inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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artt. 416 cod.pen
Domenico Trinceri, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 cod.pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FICARRA GUGLIELMO n. a Palermo il 15/5/1959 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Palermo in data 9/12/2021 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; -visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; -udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis -letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. Domenico Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso CONSIDERATO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale del Riesame di Palermo annullava il provvedimento genetico del Gip di Palermo in data 11/11/2021 limitatamente all'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod.pen, contestata in relazione all'associazione sub A), sostituendo nei confronti del Ficarra la misura della custodia in carcere con quella dell'obbligo di presentazione quotidiana alla P.g.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, Avv. Domenico Trinceri, deducendo: 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416 cod.pen. (capo A) e 110 cod.pen.; 4, comma 1 e 4 bis, L. 401/89 (capo D). La difesa lamenta che il collegio cautelare ha disatteso i rilievi difensivi in punto di rischio di reiterazione dei reati facendo ricorso a mere clausole di stile, rendendo una motivazione generica che non si confronta con i dati evidenziati dalla difesa nella memoria difensiva depositata in udienza ed ignorando la risalenza del reato fine a quasi cinque anni dall'adozione della misura e della condotta associativa ad almeno quattro anni. In particolare, l'ordinanza impugnata non ha considerato l'assenza di evidenze circa la protrazione della condotta illecita oltre l'agosto 2017 giacché il riferimento del Gip ad un'attività criminale in corso ancora nel febbraio 2020 da parte di tale Orofino non può costituire elemento a carico del prevenuto dal momento che detto Orofino è soggetto estraneo al sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. L'ordinanza impugnata a pag. 8 ha chiarito le ragioni che sottendono il ritenuto rischio di recidiva, evidenziando lo stabile inserimento del prevenuto nella struttura associativa e il ruolo di rilievo ricoperto, consistente nel controllo delle movimentazioni di danaro. Dette emergenze, unite al grave precedente per partecipazione ad associazione mafiosa che milita a carico dell'indagato, hanno indotto i giudici della cautela ad escludere l'occasionalità della condotta e a ritenere concreto il pericolo di ricaduta nell'illecito.

Contrariamente all'assunto difensivo l'ordinanza impugnata ha, altresì, congruamente valutato la distanza temporale tra i fatti contestati al ricorrente e l'epoca di adozione della misura, riconoscendone l'incidenza sull'intensità del rischio di recidivanza e pervenendo alla sostituzione della misura inframuraria con l'obbligo di presentazione alla P.g. La difesa non si rapporta in termini puntuali e pertinenti con la motivazione rassegnata dai giudici del riesame, attestando le proprie censure su rilievi assertivi che connotano l'impugnazione di radicale genericità.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

D9, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 13 Luglio 2022 Il Co