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Sentenza — n. 35443/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35443/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35443/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. con riferimento alla pretesa sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 493 ter cod. pen; Sentenza — n. 35443/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 125, 247, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. con riferimento alla pretesa sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

Parole chiave

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ricettazione confisca di beni prove acquisite illegalmente impiego illecito di valori patrimoniali distrazione di valori patrimoniali inchiesta per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
con riferimento alla pretesa sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.
art. 493 ter cod. pen
Elementi questi a fronte dei quali, pertanto, può ritenersi corretta la conclusione in ordine all'astratta configurabilità del reato di ricettazione contestato con riferimento, allo stato, quanto meno e seppure non espressamente specificato in motivazione, al reato presupposto di cui all'art. 493 ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SCALA GIUSEPPE nato a BARI il 21/06/1978 avverso l'ordinanza del 18/10/2021 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. PAOLA MASTROBERARDINO, per l'inammissibilità; udito l'avv. RUBIO RONZO che, in difesa di DE SCALA GIUSEPPE, chiede l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di BARI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 18/10/2021, in parziale accoglimento del riesame proposto ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal PUBBLICO MINISTERO del TRIBUNALE di BARI in data 27/9/2021 limitatamente alle somme di denaro e ha rigettato nel resto così confermando il sequestro disposto nei confronti di DE SCALA GIUSEPPE in relazione al reato cui all'art. 648 cod. pen.

1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. con riferimento alla pretesa sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato.

1. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 247, 253, 354 e 355 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 648 cod. pen. rilevando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di ricettazione, ciò in assenza di qualsivoglia elemento circa la provenienza illecita di quanto rinvenuto in merito alla presunta finalità investigativa per la quale i beni e le cose sarebbero state sottoposte a vincolo reale. Quanto rinvenuto, infatti, non sarebbe stato oggetto di alcuna denuncia, le carte di credito/debito sarebbero per lo più riferibili a familiari degli indagati e nulla di ulteriore e diverso sarebbe emerso dalle attività effettuate, tanto che la perquisizione presso le abitazioni ha dato esito negativo e la contestazione si basa esclusivamente sull'affermazione che i due De Scala "non sono stati in grado di fornire sufficienti elementi utili ai fini di giustificare il possesso del denaro e delle carte ... ".

La doglianza è infondata. Il Tribunale del riesame, con i riferimenti al verbale di sequestro e al provvedimento di convalida, correttamente applicati i criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, ha dato sufficiente conto della sussistenza dei presupposti che giustificano il sequestro preventivo di quanto rinvenuto nella disponibilità del ricorrente. In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale, infatti, è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep.28/01/2020, Rv. 78542 - 01;

Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarelli, Rv. 267007 - 01). 1.1. Il fumus commissi delicti è stato correttamente individuato nella circostanza costituita dall'ingiustificata disponibilità di una quantità sproporzionata di carte di credito/debito, per giunta qualificata dal contemporaneo rinvenimento di appunti relativi a spostamenti di denaro e da fotografie di ingenti somme di denaro contate. Elementi questi a fronte dei quali, pertanto, può ritenersi corretta la conclusione in ordine all'astratta configurabilità del reato di ricettazione contestato con riferimento, allo stato, quanto meno e seppure non espressamente specificato in motivazione, al reato presupposto di cui all'art. 493 ter cod. pen. 1.2.

Il Tribunale, diversamente da quanto indicato nel ricorso, infine, ha anche adeguatamente evidenziato la sussistenza delle finalità probatorie poste a fondamento del provvedimento di sequestro. I riferimenti agli appunti, dai quali risultano spostamenti di denaro per circa un milione di euro, e al rinvenimento nei cellulari di enormi quantità di denaro contante, infatti, rendono evidente il nesso di pertinenza di quanto in sequestro con il reato ipotizzato e la necessità di disporre e mantenere la misura in atto.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis9 il 26/5/2022 Il Consi / -AL ensore ans~1/1» C O Il Pres ente Sergi