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Sentenza — n. 35435/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35435/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Bronzini Ileno ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 23 febbraio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di appropriazione indebita contestata al capo a) n. 1 (omessa restituzione di documenti a Follina Daniele e Mariotto Franco) 2 (omessa restituzione di documenti e della somma di C 10.000,00 a Martini Loredana) e 4 (omessa restituzione della somma di C 220.000,00 a Favotto Ines). 1.1 Al riguardo il difensore deduce, con riferimento al capo di imputazione sub a 1), che i signori Follina-Mariotto sostenevano di aver consegnato al ricorrente documentazione contrattuale e giudiziaria in originale relativa ad una vertenza con la Paolini s.r.I., mentre il ricorrente affermava di aver provveduto alla restituzione trattenendo le fotocopie che aveva fatto, circostanza quest'ultima confermata dal fatto che il verbale di perquisizione della Guardia di Finanza eseguita presso la sua abitazione era risultato negativo; inoltre, a Bronzin era stata consegnata documentazione in copia, tanto che le persone offese avevano recuperato i documenti e vinto tutte le cause. 1.2 Con riferimento alla appropriazione indebita ai danni di Martini Loredana, anche in questo caso il difensore osserva che il ricorrente aveva contestato di non aver restituito la documentazione, come dimostrava l'esito negativo della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, ed affermato che la documentazione consegnatagli era in copia e non in originale 1.3 Relativamente alla appropriazione indebita ai danni di Favotto Ines, il difensore osserva che la stessa aveva conferito a Bronzin una procura generale, consegnandogli poi la somma di C 220.000,00;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 121 cod.proc.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35435/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni impiego illecito di valori patrimoniali danno patrimoniale procurato con astuzia favoreggiamento occultamento di beni fine di indebito profitto

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod.
art. 121 cod.proc.pen
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRONZIN ILENO nato a PORTOGRUARO il 12/11/1950 avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore dell'imputato ed udito il difensore, Avv. PASCALE DE FALCO, che ha insistito nei motivi di ricorso; \

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Bronzini Ileno ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 23 febbraio 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di appropriazione indebita contestata al capo a) n. 1 (omessa restituzione di documenti a Follina Daniele e Mariotto Franco) 2 (omessa restituzione di documenti e della somma di C 10.000,00 a Martini Loredana) e 4 (omessa restituzione della somma di C 220.000,00 a Favotto Ines). 1.1 Al riguardo il difensore deduce, con riferimento al capo di imputazione sub a 1), che i signori Follina-Mariotto sostenevano di aver consegnato al ricorrente documentazione contrattuale e giudiziaria in originale relativa ad una vertenza con la Paolini s.r.I., mentre il ricorrente affermava di aver provveduto alla restituzione trattenendo le fotocopie che aveva fatto, circostanza quest'ultima confermata dal fatto che il verbale di perquisizione della Guardia di Finanza eseguita presso la sua abitazione era risultato negativo; inoltre, a Bronzin era stata consegnata documentazione in copia, tanto che le persone offese avevano recuperato i documenti e vinto tutte le cause. 1.2 Con riferimento alla appropriazione indebita ai danni di Martini Loredana, anche in questo caso il difensore osserva che il ricorrente aveva contestato di non aver restituito la documentazione, come dimostrava l'esito negativo della perquisizione eseguita presso la sua abitazione, ed affermato che la documentazione consegnatagli era in copia e non in originale 1.3 Relativamente alla appropriazione indebita ai danni di Favotto Ines, il difensore osserva che la stessa aveva conferito a Bronzin una procura generale, consegnandogli poi la somma di C 220.000,00;

Bronzin aveva poi promesso la restituzione della somma, purchè la Favotto ritirasse la denuncia nel frattempo presentata. 1.4 Premesso lo svolgimento del processo, il difensore rileva che l'imputato aveva sempre precisato di essere disponibile alla restituzione dei documenti, previa indicazione specifica della documentazione, consegnatagli in copia e non in originale; le persone offese erano quindi sempre rimasté nella piena disponibilità in originale dei documenti, che potevano facilmente essere duplicati: non solo quindi non vi era nessun danno, ma neppure nessun lucro in capo a Bronzin, non comprendendosi quale vantaggio economico avesse egli nel trattenere fotocopie di documenti duplicabili. 1.5 II difensore eccepisce la mancanza di dolo nel comportamento del ricorrente, testimoniato dalla sua disponibilità alla restituzione dei documenti, previo un elenco dettagliato degli stessi, che evitasse future contestazioni sul fatto di non aver restituito tutto quando consegnatogli 1.6 Quanto alla contestazione relativa all'appropriazione indebita commessa in danno di Favotto Ines, il difensore rileva che la stessa aveva rilasciato procura generale a Bronzin, consegnandogli poi la somma di C 220.000,00 contestualmente ad una scrittura privata in cui si prevedeva che la somma era consegnata per essere investita;

Bronzin aveva versato per i primi cinque anni alla Favotto la somma di C 1.500,00 trimestralmente quale remunerazione dell'investimento, cessando i versamenti solo dopo la denuncia- querela presentata dalla persona offesa; Bronzin aveva poi utilizzato il denaro per sanare la situazioni debitorie di alcuni membri dell'associazione e per supportare difficoltà economiche della sua famiglia, fermo restando che non aveva mai negato di essere disponibile alla restituzione del denaro e che comunque i suoi beni costituivano una capiente garanzia per la persona offesa; la Corte di appello aveva errato nel ritenere che vi fosse stata una interversione del possesso, posto che Bronzin aveva una procura generale e che aveva agito nell'esclusivo interesse della Favotto, visto che le vicende dell'associazione rientravano in esso. 1.7 D difensore contesta la sussistenza del dolo, in quanto non vi era alcuna volontà da parte di Bronzin di trattenere ed utilizzare i denari come propri, in quanto egli riteneva di agire legittimamente e nell'interesse della Favotto, in conformità della procura generale e della scrittura privata intercorsa tra le parti. 1.8 II difensore lamenta che i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in modo del tutto illogico, visto che non vi era mai stata una condotta con "caratura criminale" da parte di Bronzin. 1.9 II difensore presentava poi memoria ex art.121 cod.proc.pen. i cui due primi motivi ricalcavano le argomentazioni già esposte.

Con un terzo motivo, il difensore eccepiva l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in quanto il momento consumativo del reato nel quale era persona offesa la Favotto doveva individuarsi nel primo atto di interversione del possesso compiuto dall'imputato, ovvero nell'impiego del denaro da parte del Sig. Ileno Bronzin per scopi relativi all'associazione e, in particolare nel pagamento della somma di C 9.337,83, effettuato in favore dell'associato March Richard, da individuarsi nel periodo tra luglio e dicembre 2010 per cui, al 31.12.2018, il reato era già prescritto. 1.10 Con un quarto motivo, il difensore osserva che sia il Tribunale Ordinario di Pordenone che la Corte di Appello di Trieste avevano rilevato che, pur non essendoci stata l'esclusione della contestata recidiva, questa non aveva inciso sulla pena, in quanto non aveva comportato alcun aumento della pena, per cui la recidiva non produceva alcun effetto ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato: pertanto, per quanto riguardava i reati di appropriazione indebita contestati all'imputato, gli stessi, tenuto conto del termine prescrizione di sette anni e sei mesi, si erano estinti per intervenuta prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Nel caso in esame, il ricorso, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha osservato: 1.1.1 quanto al capo di imputazione al):

1) che non si comprende (e si continua a non comprendere, visto che il motivo di ricorso propone il medesimo motivo di appello) come il ricorrente possa sostenere di avere restituito gli originali della documentazione e trattenuto le fotocopie e che però tali fotocopie non sono state rinvenute all'esito della perquisizione, o che avesse restituito la documentazione e si era dichiarato disponibile a restituirla (le due circostanze sono, all'evidenza, incompatibili);

2) non è contestata la consegna di documentazione da parte di Follina e Mariotto e la mancata restituzione è stata confermata dal teste Trinca;

3) non appare rilevante se i documenti fossero o meno in originale, visto il valore che avevano per le persone offese, che avevano dovuto nuovamente richiedere i documenti presso il Tribunale di Treviso;

4) la circostanza che fosse stato possibile recuperare i documenti appare del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato, già perfezionato;

5) non risulta che l'imputato avesse condizionato la restituzione dei documenti alla redazione di un elenco dettagliato degli stessi:

6) la sussistenza del dolo risultava dalla condotta 4 , \\ dell'imputato, che aveva trattenuto la documentazione malgrado le richieste di restituzione; 1.1.2 quanto al capo di imputazione a2), aggiungendo, oltre alle considerazioni sopra esposte, che la mancata restituzione dei documenti a Martini Loredana era dimostrata dalle dichiarazioni della stessa, confermate da quelle del figlio e del teste Trinca; 1.1.3 quanto al capo di imputazione a4):

1) le dichiarazioni della persona offesa Favotto sono state confermate dai testi Trinca, Carrer e Brandan; a fronte della consegna del denaro dalla Favotto all'imputato affinchè questi lo investisse, il denaro era stato usato per sanare posizione debitorie dell'associazione e della famiglia di Bronzin (come del resto ammesso anche in ricorso): è quindi evidente che tale condotta viola la specifica destinazione di scopo che alla somma hanno dato le parti (sul puto, vedi 2 , Sentenza n. 56935 del 31/10/2018, Messina c/ Tavaglia, Rv. 274257 - 01);

2) evidente era la sussistenza del dolo nella condotta dell'imputato, vista la sua volontà di invertire il titolo del possesso per trarre un ingiusto profitto; 1.1.4 la condotta sistematica dell'imputato ostava alla concessione delle attenuanti generiche; sul punto si deve ribadire che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, essendo giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 1.2 Quanto alla eccezione di prescrizione, dalla sentenza di primo grado risulta che la contestata recidiva era stata esclusa, posto che "la sistematicità della condotta, la particolare intensità del dolo e la gravità del danno" sono state ritenute rilevanti solo per motivare la mancata concessione delle attenuanti generiche, ma non è stato applicato alcun aumento di pena (e quindi non è stata riconosciuta la recidiva) visti i precedenti penali non specifici e risalenti nel tempo; pertanto, nel calcolo del termine presrizionale dei reati, non si può tenere conto della recidiva.

Si deve però rilevare che la sentenza di primo grado ha ben evidenziato il momento consunnativo dei reati: il reato di cui al capo al) deve ritenersi essere stato commesso in data 7 marzo 2014, quando Mariotto spedisce il telegramma con cui si chiede l'immediata restituzione dei documenti, per cui il termine di prescrizione maturava al 7 settembre 2021; il reato di cui al capo a2) deve ritenersi essere stato commesso il 16 marzo 2015, quando la Martini chiede la restituzione della documentazione con raccomandata, per cui il termine di prescrizione matura il 16 settembre 2022; il reato di cui al capo a4) deve ritenersi essere stato commesso il 2 aprile 2015, quando viene inviata la lettera con la quale la Favotto chiede, per la prima volta, la restituzione della somma (vedi pag. 3 della motivazione, dove vengono riportate le dichiarazioni della persona offesa Favotto), per cui il termibe di prescrizione scade il 2 ottobre 2022.

Pertanto, poiché l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463), l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata. Né si può condividere la tesi della difesa secondo cui la consumazione del reato dovrebbe risalire a quando è stata utilizzata una somma per un pagamento in favore dell'associato March Richard (pag.8 memoria ex art. 121 cod.proc.pen.), posto che non è dimostrato in alcun modo che sia stato utilizzato per tale pagamento il denaro che era stato consegnato dalla Favotto a Bronzin.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il