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Sentenza — n. 35403/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35403/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35403/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ALBERGHINA MARCELLO, nato a Carlentini il 16 gennaio 1970 NOCITA GRAZIANO, nato a Rho il 24 novembre 1972 avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Catania Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del primo giugno 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i ricorsi

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 521 cod. proc. pen, art. 649 cod. proc. pen, art. 73 D.P.R. n. 309/1990; Sentenza — n. 35403/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ha quindi determinato la pena, ritenendo più gravi fatti di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa e aumentando a titolo di continuazione per gli episodi del presente procedimento. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione Alberghina Marcello e Nocita Graziano. Il difensore di Alberghina Marcello ha dedotto i seguenti motivi:1) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello in sede di rinvio giudicato su fatti estranei al giudizio riguardante soltanto il delitto associativo.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali revisione della sentenza penale guida recidiva in stato di ebbrezza dipendenza da sostanze stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
309/1990 (capo a) e agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1 bis e 6 D.P.R.
art. 521 cod. proc. pen
Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato la nullità - per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
art. 649 cod. proc. pen
Il difensore di Alberghina Marcello ha dedotto i seguenti motivi:1) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello in sede di rinvio giudicato su fatti estranei al giudizio riguardante soltanto il delitto associativo.
art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Alberghina Marcello e Nocita Graziano limitatamente ai fatti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 perché oggetto di separati giudizi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da ALBERGHINA MARCELLO, nato a Carlentini il 16 gennaio 1970 NOCITA GRAZIANO, nato a Rho il 24 novembre 1972 avverso la sentenza emessa il 21 ottobre 2020 dalla Corte d'appello di Catania Visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; Udita nell'udienza del primo giugno 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Pasquale Serrao D'Aquino, che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, in accoglimento di entrambi i ricorsi

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 27 marzo 2015 il Tribunale di Siracusa, per ciò che rileva in questa sede, ha condannato ALBERGHINA MARCELLO e NOCITA GRAZIANO alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui all'art. 74, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 (capo a) e agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1 bis e 6 D.P.R. n. 309/1990 (capo b), esclusi i fatti commessi in data 7 luglio 2008 e 28 luglio 2008. In particolare, quanto ai reati di cui al capo b), il Tribunale ha condannato i due imputati con riferimento all'episodio della droga sequestrata a Pastore Giuseppe, avvenuto in data 25 settembre 2008 ad Arezzo; ha ritenuto che risultavano già giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 2 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2011, gli altri episodi di spaccio, ovvero quelli relativi ai 40 grammi di cocaina, ceduti a Mira il 7 luglio 2008, ai 26 grammi di cocaina, rinvenuti il 28 luglio 2008 (e non il 12 luglio 2008 come erroneamente indicato in sentenza: v. sentenza Corte appello del 19 aprile 2016) e ai 25 grammi di cocaina, consegnati a Mira sempre il 28 luglio 2008.

Con sentenza del 19 aprile 2016 la Corte d'appello di Catania ha dichiarato la nullità - per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. - della decisione di primo grado nei confronti di Alberghina Marcello e Nocita Graziano limitatamente all'episodio concernente il reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit., commesso in data 25 settembre 2008; ha rideterminato la pena e confermato nel resto. Avverso quest'ultima pronuncia Alberghina Marcelo e Nocita Graziano hanno proposto ricorsi per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato associativo di cui al capo a) e la Sesta Sezione di questa Corte ha annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania, avendo ravvisato gravi profili di illogicità nella motivazione della sentenza impugnata con riguardo al reato associativo.

Con sentenza del 21 ottobre 2020 la Corte d'appello di Catania, in sede di rinvio, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa il 27 Marzo 2015, ha assolto Alberghina Marcello e Nocita Graziano dal reato di cui al capo a), loro ascritto, perché il fatto non sussiste; in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Siracusa del 2 ottobre 2009, definitiva il 31 gennaio 2011, ha rideterminato la pena. La Corte d'appello ha in particolare affermato che Alberghina Marcello e Nocita Graziano avevano riportato condanna per gli episodi commessi in data 7 luglio 2008 e 27 luglio 2008 con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 2 ottobre 2009 e ha rilevato che nell'ambito del presente procedimento dovevano rispondere "dei fatti occorsi in data 12 luglio 2008, rispettivamente detenzione di grammi 26 di cocaina e cessione a Mira Salvatore di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un quantitativo pari a grammi 26".

Ha quindi determinato la pena, ritenendo più gravi fatti di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa e aumentando a titolo di continuazione per gli episodi del presente procedimento. Avverso quest'ultima sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione Alberghina Marcello e Nocita Graziano. Il difensore di Alberghina Marcello ha dedotto i seguenti motivi:1) violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello in sede di rinvio giudicato su fatti estranei al giudizio riguardante soltanto il delitto associativo.

Il Tribunale aveva prosciolto l'imputato da tutti i reati genericamente indicati al capo b), ad esclusione dell'episodio posto in essere da Pastore, dichiarato poi nullo dalla Corte d'appello. Il Pubblico ministero non aveva proposto impugnazione;

2) mancanza di motivazione, travisamento del fatto e violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.: gli episodi di detenzione di grammi 26 di cocaina e cessione a Mira Salvatore di 25 grammi sempre di cocaina sarebbero avvenuti in data 28 luglio 2008 e non in data 12 luglio 2008, come affermato dalla Corte di appello in sede di rinvio, cosicché sarebbero gli stessi fatti giudicati con la citata sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Siracusa del 2 ottobre 2009. La sentenza sarebbe nulla per mancanza totale di motivazione in ordine all'episodio del 12 luglio 2008. Anche il difensore di Nocita Graziano ha dedotto che la Corte d'appello avrebbe giudicato su fatti estranei al giudizio di rinvio, concernente solo il delitto associativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati. Dalla ricostruzione di tutto l'iter processuale, come sopra esposto, emerge evidente che: - con la sentenza impugnata i ricorrenti sono stati assolti dal reato associativo perché il fatto non sussiste; - quanto ai reati di cui al capo b), il Tribunale di Siracusa aveva condannato i due imputati con riferimento all'episodio della droga sequestrata a Pastore Giuseppe, avvenuto in data 25 settembre 2008 ad Arezzo (pagina 39 della sentenza); ha ritenuto che risultavano già giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa del 2 ottobre 2009, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2011, gli altri episodi di spaccio, ovvero quelli relativi ai 40 grammi di cocaina, ceduti a Mira il 7 luglio 2008, ai 26 grammi di cocaina, rinvenuti il 28 luglio 2008 (e non il 12 luglio 2008 come erroneamente indicato in sentenza: v. sentenza Corte appello del 19 aprile 2016) e ai 25 grammi di cocaina, consegnati a Mira sempre il 28 luglio 2008.

Con la sentenza di primo grado, quindi, gli imputati erano stati condannati, oltre che per il reato associativo, solo per l'episodio di spaccio del 25 settembre 2008 e la condanna per tale episodio di spaccio è stata annullata dalla Corte d'appello con sentenza del 19 aprile 2016.In difetto di impugnazione della Parte pubblica, la Sesta Sezione di questa Corte è stata investita soltanto dell'esame in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo di cui al capo a). Ne discende che la Corte d'appello, in fase di rinvio, ha erroneamente ritenuto che residuassero episodi di spaccio oggetto di giudizio.

Difatti, la menzionata Corte, in primo luogo, non si è resa conto che la data del 12 luglio 2008 era già stata ritenuta errata nella precedente sentenza della stessa Corte, datata 19 aprile 2016, che aveva precisato che gli episodi di detenzione di grammi 26 di cocaina e cessione a Mira Salvatore di 25 grammi sempre di cocaina erano avvenuti in data 28 luglio 2008 e non in data 12 luglio 2008. In secondo luogo, il Collegio territoriale non ha considerato che l'oggetto del giudizio di rinvio concerneva esclusivamente il delitto associativo (per cui ha annullato la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste) mentre, come già detto, quanto ai reati di spaccio, la condanna per l'episodio del 25 settembre 2008, inflitta in primo grado, era stata annullata dalla sentenza della Corte d'appello del 19 aprile 2016 (e sul punto non vi era stata impugnazione) e gli altri episodi di spaccio (del 7 luglio e del 28 luglio 2008) erano già stati oggetto di sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2011, come dichiarato sin dalla sentenza di primo grado.

Alla luce di quanto precede si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati di cui al capo b) sono già stati oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Alberghina Marcello e Nocita Graziano limitatamente ai fatti di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 perché oggetto di separati giudizi