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Sentenza — n. 35399/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court of Cassation annuls appeal sentence for aggravated robbery due to error in identifying the most serious crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appealed judgment regarding the identification of the most serious crime within a continuous offense but dismissed other grounds. Defendants argued for a different primary crime and generic mitigating circumstances, which the appellate court had rejected. The court found the first argument valid because the robbery in a post office involved more victims and profit, while rejecting the second as the lower court properly exercised discretion on mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: In cases of continuous offense with different crime hypotheses, the most serious violation must be identified abstractly based on the statutory penalty, not merely by comparing specific sentencing outcomes.

Parole chiave

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continuous offense most serious crime aggravated robbery generic mitigating circumstances penal sentencing Cassazione partial annulment aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 18/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO il 19/10/2012, ha applicato la riduzione di cui all'art. 444 cod.
Art. 81 cod. pen.
Vizio di motivazione in relazione all'individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Art. 587 cod. proc. pen.
L'annullamento, considerato quanto previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., deve essere pronunciata anche con riferimento al coimputato Rosario Scrimali.
Art. 628 cod. pen.
all'aumento operato in continuazione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SIRONE GAETANO in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
all'aumento operato in continuazione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SIRONE GAETANO in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Di tale valutazione, da effettuarsi facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il giudice, d'altro canto, deve dare conto nella motivazione evidenziando le ragioni sulle quali si fonda la conclusione nei termini di maggiore gravità di una violazione piuttosto che dell'altra.
art. 444 cod. proc. pen
La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 18/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO il 19/10/2012, ha applicato la riduzione di cui all'art. 444 cod. proc. pen.
art. 628 cod. pen
all'aumento operato in continuazione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SIRONE GAETANO in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen.
art. 81 cod. pen
Vizio di motivazione in relazione all'individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016
Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
n.3609 del 18/01/2011
265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV.
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SIRONE GAETANO nato a LICATA il 19/03/1988 SCRIMALI ROSARIO nato a LICATA il 28/07/1987 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore di Rosario Scrimali.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di FIRENZE, con sentenza del 18/12/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PRATO il 19/10/2012, ha applicato la riduzione di cui all'art. 444 cod. proc. pen. all'aumento operato in continuazione e, rideterminata la pena, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di SIRONE GAETANO in relazione al reato di rapina aggravata di cui all'art. 628 cod. pen.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Avv. Benvenuto per Gaetano Sirone. Vizio di motivazione in relazione all'individuazione del reato più grave ai sensi dell'art. 81 cod. pen.Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 1.2. Avv. Cerruto per Rosario Scrimali. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 350 e/o 351 e 194, commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen. e 192, comma 3 cod. proc. pen. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.

2. In data 7 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa Paola Mastroberardino, ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

3. In data 16 maggio 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa di Rosario Scrimali nelle quali l'avv. Cerruto insiste per l'accoglimento dei motivi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Gaetano Sironéè fondato e la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto. L'annullamento, considerato quanto previsto dall'art. 587 cod. proc. pen., deve essere pronunciata anche con riferimento al coimputato Rosario Scrimali. I ricorsi sono inammissibili nel resto.

1. Nel primo motivo la difesa di Gaetano Sirone deduce il vizio di motivazione rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato nel reato oggetto del presente processo il reato più grave laddove, invece, quello oggetto della sentenza di applicazione di pena, relativo a una rapina commessa in un ufficio postale, sarebbe l'ipotesi di reato più grave in quanto caratterizzata dalla presenza di più correi, avrebbe determinato un maggiore profitto e maggiore sarebbe il numero delle persone offese presenti. La doglianza è fondata. 1.1.

In tema di reato continuato, qualora le ipotesi di reato siano diverse, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (cfr. Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01; Sez. U, n. 748 del 12/10/1993, dep. 1994, Cassata, Rv. 195805). Nel caso in cui la comparazione debba essere effettuata tra ipotesi di reato che abbiano la medesima cornice edittale e nel quale siano contestate le stesse circostanze, come nel caso di specie nel quale in entrambi i casi il reato ritenuto in sentenza è la rapina pluriaggravata, invece, il giudice è tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Kreshnik, Rv. 281172 - 01;

Sez.3, n. 43239 del 04.05.2016, G., Rv. 267927). Di tale valutazione, da effettuarsi facendo ricorso ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il giudice, d'altro canto, deve dare conto nella motivazione evidenziando le ragioni sulle quali si fonda la conclusione nei termini di maggiore gravità di una violazione piuttosto che dell'altra. 1.2. Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata, pure a fronte di uno specifico motivo di appello sul punto, risulta del tutto inesistente quanto alle ragioni poste a fondamento della conclusione secondo la quale, in presenza dei medesimo corredo sanzionatorio, la rapina aggravata oggetto del processo (commessa in una farmacia da due persone, con l'uso di un'arma e nella quale sono stati sottratti 340,00 euro) è stata individuata come violazione più grave rispetto alla rapina aggravata di cui alla sentenza di patteggiamento (commessa in un ufficio postale da quattro persone, con l'uso di una pistola e di altre armi di diversa specie e la somma sottratta era di euro 390,00). 1.3.

La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere annullata con rinvio affinché la Corte territoriale, individuata in concreto la violazione più grave ed evidenziate le ragioni poste a fondamento della conclusione, proceda alla determinazione della pena. 1.4. L'annullamento, considerato che la doglianza si riferisce a una questione afferente la corretta determinazione della pena e che questa non si fonda su motivi esclusivamente personali, deve essere esteso ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen. anche al coimputato Rosario Scrirnali.

2. Nel primo motivo proposto nell'interesse di Rosario Scrimali la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 350 e/o 351 e 194, commi 3, 4 e 5 cod. proc. pen. e 192, comma 3 cod. proc. pen. rilevando che la motivazione circa l'individuazione dello Scrimali come uno dei due autori della rapina, peraltro fondata su prove inutilizzabili (le dichiarazioni rese da coimputato in altra rapina nel corso delle indagini e dalla compagna dello stesso) poi in qualche modo riferite in dibattimento da uno degli operanti, sarebbe illogica e contradittoria.

In assenza di elementi da cui inferire che la stanza nella quale sono stati rinvenuti gli indumenti fosse riferibile al ricorrente, infatti, difetterebbe la prova del concorso dello stesso nella rapina. Sotto altro profilo, poi, la decisione sul punto si fonderebbe anche sull'accertamento compiuto con la sentenza di applicazione de pena, sentenza che invece, proprio in virtù della natura della pronuncia, non avrebbe alcun rilievo quanto alle circostanze in questa solo genericamente contenute.Anche il rilievo attribuito ai tabulati telefonici, infine, non sarebbe significativo, ciò in considerazione dell'errata valutazione quanto al tempo in cui l'utenza telefonica attribuita al ricorrente avrebbe "agganciato" la cella di Vernio.

Le doglianze, formulate in termini generici, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate. 2.1. Come anche di recente ribadito, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).

Nel caso di specie il ricorrente ha indicato genericamente che sarebbero inutilizzabili le dichiarazioni rese da uno degli operanti, in quanto questo avrebbe fatto riferimento a informazioni apprese da un soggetto che era coimputato in un'altra rapina. Esponendo la censura in tali termini la difesa ha omesso di confrontarsi in concreto con il ragionamento del giudice di merito che non è stato così sottoposto, come richiesto a pena di inammissibilità, alla c.d. prova di resistenza. Verifica che deve essere necessariamente effettuata nell'impugnazione evidenziando se e in che modo l'eliminazione di ogni singolo, individuato e specifico elemento di cui si deduce l'inutilizzabilità,determini o meno una disarticolazione degli argomenti posti a fondamento della decisione.

Ragione questa per la quale, in assenza di una puntuale indicazione di quale sarebbe l'incidenza che deriverebbe sul ragionamento seguito dal giudice di merito dall'eliminazione della prova ritenuta inutilizzabile í la disamina della doglianza risulta in concreto impossibile e il ricorso deve essere sul punto dichiarato inammissibile. 2.2. A ben vedere, comunque, l'affermazione di responsabilità del ricorrente fondata su di una motivazione puntuale e articolata nella quale non vi è in alcun riferimento a quanto l'operante avrebbe appreso dal coimputato nella rapina commessa in danno dell'ufficio postale, non è sindacabile in questa sede.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto individuazione del ricorrente quale uno degli autori della rapina oggetto del processo ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217).

A fondamento della propria conclusione, infatti, i giudici di merito hanno posto un ragionamento coerente e logico che prende le mosse da elementi di natura indiziaria gravi, precisi e concordanti nei quali, giova ribadirlo, non è attribuito alcun rilievo a eventuali informazioni che la polizia giudiziaria avrebbe acquisito da terze persone. Lo Scrimali, arrestato in flagranza in data 16 novembre 2007, è stato identificato come il "secondo" autore della rapina della farmacia, "il rapinatore non armato in occasione della rapina del 22 ottobre", in quanto:

1) all'atto dell'arresto per la rapina all'ufficio postale indossava le stesse scarpe utilizzate dal "secondo" autore della rapina commessa alla farmacia;

2) all'esito della perquisizione effettuata a seguito dell'arresto è emerso che aveva la disponibilità anche degli altri indumenti utilizzati dal "secondo" autore della rapina commessa alla farmacia;

3) dagli accertamenti effettuati è risultato che la sua utenza telefonica ha agganciato le celle di Verno il 22 ottobre 2007 in orari compatibili con la commissione del reato. Nessuno degli elementi indicati è costituito da prove inutilizzabili. -la significativa circostanza che il ricorrente indossasse le stesse scarpe utilizzate da uno degli autori della rapina della farmacia è stata accertata personalmente dagli operanti all'atto dell'arresto, che avevano preso visione dei filmati di quanto avvenuto il 22 ottobre; -il fatto che il ricorrente aveva la disponibilità della stanza dove è stato rinvenuto il borsone con gli indumenti e che questi fossero pertanto riferibili allo stesso è stata desunta dal rinvenimento, nella stessa stanza, del documento di identità del ricorrente, dato questo oggettivo e incontrovertibile, anche riportato nei verbali di sequestro e perquisizione, in ordine al quale non vi è alcun divieto di testimoniare; -gli accertamenti sui tabulati e sulle celle sono stati legittimamente acquisiti e la lettura a questi attribuita dai giudici di merito risulta logica e la conclusione sul punto appare coerente. 2.3.

Diversamente da quanto evidenziato nell'atto di ricorso i giudici di merito, infine, non hanno posto a fondamento della propria conclusione l'accertamento contenuto nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Nella sentenza della Corte territoriale, così come nella pronuncia di primo grado, infatti, non vi è alcun riferimento a quanto accertato nella sentenza di patteggiamento quanto piuttosto, correttamente, si dà conto delle prove legittimamente acquisite nel corso del dibattimento sulla base delle fonti di prova individuate a seguito dell'attività di indagine effettuata dalla polizia giudiziaria dopo l'arresto in flagranza per il reato di rapina commesso in danno dell'ufficio postale.

Attività che è confluita nel fascicolo del pubblico ministero relativo a questo processo, per il quale si è proceduto con il rito ordinario e che pertanto è stata oggetto di acquisizione in contraddittorio tra le parti.

3. Nel secondo motivo di entrambi i ricorsi i rispettivi difensori di Gaetano Sirone e di Rosario Scrimali deducono la violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche evidenziando che le citate circostanze, già concesse con la sentenza di applicazione di pena, avrebbero dovuto essere riconosciute, per le medesime ragioni, anche al reato oggetto del presente processo con cui è stata ritenuta la continuazione. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta agli imputati, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'assenza di elementi positivamente valutabili sul punto e, soprattutto, evidenziando che i due ricorrenti hanno commesso due gravi reati nell'arco di meno di un mese e non hanno mostrato alcun segno di ravvedimento.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo -che risulta lineare e nel quale correttamente non si tiene conto della diversa valutazione operata nella sentenza di patteggiamento pronunciata a seguito della convalida dell'arresto, quando i fatti oggetto del presente processo non erano ancora stati compiutamente accertati- sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163;

Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737)

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'individuazione del reato più grave ai fini della continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul