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Sentenza — n. 35176/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35176/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35176/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Leonardi Albino, a mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 29/1072021 del Tribunale di Bolzano, che ha confermato il decreto in data 30/09/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo il reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen. ovvero di quello previsto dall'art. 316-ter cod.pen., in estensione di un precedente sequestro già disposto con separato decreto Deduce: 1.1. "Violazione di legge - art. 606 lettera b) c.p.p. - Mancata valutazione SIT Pfeihoffer Andreas".Il ricorso illustra la vicenda in esame e pone l'accento sul fatto che il tribunale ha escluso la responsabilità di Pfeihoffer e ha ritenuto sussistente quella esclusiva di Leonardi, sul presupposto che quest'ultimo fosse amministratore di fatto della società Rosengarten già dal 20/12/2017, valorizzando a tal proposito le Sommarie Informazioni Testimoniali rilasciate da Angeli Graziano.

Regesto Legislator

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art. 316-ter cod.pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35176/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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alibi allegazioni fattuali non credibili mancata prova di parzialità ruolo di capofila o di istigatore gestore d'affari prove fabbricate

Disposizioni normative citate

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art. 316-ter cod.pen
ovvero di quello previsto dall'art. 316-ter cod.pen., in estensione di un precedente sequestro già disposto con separato decreto Deduce: 1.1.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEONARDI ALBINO nato il 01/06/1966 a CLES avverso l'ordinanza del 29/10/2021 del TRIBUNALE DI BOLZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentiti gli Avvocati MARCO GALLI e ALBERTO IADANZA, che hanno illustrato i motivi di impugnazione e hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Leonardi Albino, a mezzo dei propri difensori, impugna l'ordinanza in data 29/1072021 del Tribunale di Bolzano, che ha confermato il decreto in data 30/09/2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo il reato di cui all'art. 640-bis, cod.pen. ovvero di quello previsto dall'art. 316-ter cod.pen., in estensione di un precedente sequestro già disposto con separato decreto Deduce: 1.1. "Violazione di legge - art. 606 lettera b) c.p.p. - Mancata valutazione SIT Pfeihoffer Andreas".Il ricorso illustra la vicenda in esame e pone l'accento sul fatto che il tribunale ha escluso la responsabilità di Pfeihoffer e ha ritenuto sussistente quella esclusiva di Leonardi, sul presupposto che quest'ultimo fosse amministratore di fatto della società Rosengarten già dal 20/12/2017, valorizzando a tal proposito le Sommarie Informazioni Testimoniali rilasciate da Angeli Graziano.

Secondo la difesa, però, i giudici del riesame -pur sollecitati in tal senso dalla difesa- non hanno preso in considerazione le SIT rese dallo stesso Pfeihoffer, che il 13/02/2020 dichiarava di non avere parlato della pratica con Leonardi, così scagionando l'odierno ricorrente, con dichiarazioni in insanabile contrasto con quelle resa da Angeli. La difesa lamenta altresì il travisamento del fatto in relazione alla valorizzazione dell'incidente stradale che -secondo i giudici- avrebbe reso Pfeihoffer quasi incapace di intendere e di volere, là dove quest'ultimo ha dichiarato di non essere stato neanche ricoverato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Con esso, invero, si denuncia un difetto di motivazione, individuato nel fatto che il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni rese da Angeli a discapito del valore liberatorio attribuibile al narrato di Pfeihoffer, così che tutta la prospettazione difensiva si presenta in guisa di ricostruzione delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di merito, che hanno ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria.

Va allora ribadito che "il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione)" (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2022