Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35173/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35173/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduce la violazione di legge evidenziando che nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal Tribunale, sussisterebbe lo stato di "quasi flagranza" in quanto gli agenti operanti quando sono intervenuti il fatto si era appena verificato, le tracce dello stesso, le lesioni sulla persona offesa, erano ben visibili e lo stesso Mansouri era presente.2. In data 11 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 382 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35173/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il 21 aprile il difensore del Mansouri ha depositato una memoria con la quale, rilevato che gli operanti non avrebbero avuto una diretta e autonoma percezione del reato e che invece avrebbero effettuato l'arresto solo dopo avere acquisito informazioni dalla persona offesa e da terze persone, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto di essere arrestato agente di polizia fermo di polizia testimonianza della vittima reato di coazione arresto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 382 cod. proc. pen
L'art. 382 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: MANSOURI HASSAN (CUI O1LWR44) nato il 10/02/1977 avverso l'ordinanza del 25/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; letta la memoria del difensore.

RITENUTO IN FATTO

Il TRIBUNALE di ROMA, con ordinanza in data 25/10/2021, non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di MANSOURI HASSAN in data 23/10/2021 per i reati di rapina di cui agli artt. 628, commi 2 e 3 n. 1 cod. pen. e lesioni personali di cui agli artt. 582 e 585 cod. pen.

1. Propone ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduce la violazione di legge evidenziando che nel caso di specie, diversamente da quanto indicato dal Tribunale, sussisterebbe lo stato di "quasi flagranza" in quanto gli agenti operanti quando sono intervenuti il fatto si era appena verificato, le tracce dello stesso, le lesioni sulla persona offesa, erano ben visibili e lo stesso Mansouri era presente.2. In data 11 aprile 2022 sono pervenute le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott.ssa Lidia Giorgio, ha chiesto che il ricorso sia rigettato.

3. Il 21 aprile il difensore del Mansouri ha depositato una memoria con la quale, rilevato che gli operanti non avrebbero avuto una diretta e autonoma percezione del reato e che invece avrebbero effettuato l'arresto solo dopo avere acquisito informazioni dalla persona offesa e da terze persone, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dell'atto di ricorso risulta che la polizia giudiziaria, intervenuta su sollecitazione di un passante immediatamente dopo che i fatti si erano svolti, ha constatato la ferita sulla testa della persona offesa e ha proceduto all'arresto del Monsouri che era una delle parti presenti. In ordine a tale situazione il Tribunale di Roma, avanti al quale il Monsouri è stato condotto per la convalida dell'arresto e per la celebrazione del giudizio direttissimo, ha ritenuto che non vi fosse lo stato di flagranza ovvero di quasi flagranza e non ha pertanto convalidato l'arresto.

In specifico il giudice di merito ha evidenziato come la polizia giudiziaria avesse nel caso di specie proceduto "solo" in forza del racconto della persona offesa e come ciò non consenta di procedere all'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 cod. proc. pen. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il pubblico ministero valorizzando, di contro, il fatto che la polizia giudiziaria era prontamente intervenuta e aveva avuto immediata e diretta contezza delle tracce del reato appena commesso vedendo la ferita sanguinante sulla testa della persona offesa.

La doglianza è manifestamente infondata. 1.1. L'art. 382 cod. proc. pen. definisce lo stato di flagranza e quello c.d. di quasi flagranza. Il primo, che non lasica adito a particolari dubbi, è caratterizzato dal fatto che l'azione criminosa è ancora in atto, tanto che la polizia giudiziaria ne ha una diretta percezione: "chi viene colto nell'atto di commettere un reato". Il secondo è qualificato in base alla ricorrenza di due diversi presupposti, uno cronologico ("subito dopo il reato") e uno che potrebbe essere definito come "individualizzante", costituito dalla presenza di elementi dai quali "appaia che egli (cioè l'arrestato) abbia commesso il reato immediatamente prima".Sotto tale profilo, pertanto, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale, il riferimento alle "cose o tracce del reato" non può essere letto nei sensi di una generica presenza di tracce dalle quali risulti che un fatto criminoso è stato commesso quanto, piuttosto, deve essere inteso nel senso che le "tracce o cose" siano rinvenute sulla persona del presunto autore ovvero siano intrinsecamente idonee a far ritenere, in termini inequivoci, che il soggetto abbia commesso il reato, ciò senza che sia necessaria alcuna ulteriore e autonoma attività investigativa, quale appunto assumere informazioni da terze persone circa l'identità del soggetto (cfr. da ultimo Sez. 6, n. 25331 del 19/05/2021, P., Rv. 281749;

Sez. 5, n. 21494 del 25/02/2021, Toschi, Rv. 281210; Sez. 4, n. 5349 del 04/12/2019, dep. 2020, Civilashvili, Rv. 278443). Così che, come anche testualmente indicato dalle Sezioni Unite di queta Corte "è illegittimo l'arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto, poiché, in tale ipotesi, non sussiste la condizione di "quasi flagranza", la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato" (Sez.

U, n. 39131 del 24/11/2015, 2016, Ventrie, Rv. 267591). 1.2. Tanto premesso, deve concludersi che il Tribunale, facendo corretto riferimento allo svolgimento dei fatti, preso atto dell'assenza di tracce di reato intrinsecamente riferibili all'indagato e che l'arresto era stato effettuato all'esito di apprezzamenti e valutazioni incompatibili con la semplice constatazione, si sia correttamente pronunciato. P.Q.M.