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Sentenza — n. 35157/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35157/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35157/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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vizi della motivazione, non avendo il giudice del merito spiegato quali fossero gli artifizi o i raggiri, posti in essere dal ricorrente, considerato che lo stesso non avrebbe mai incontrato le persone offese; vizi della motivazione per travisamento della prova, avendo la Corte d'appello fondato la propria decisione su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, travisando le reali risultanze;

Regesto Legislator

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art. 606 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35157/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Crisafi Rosa e Impollonia Tindari, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito colpa del patrocinatore conseguimento fraudolento di una prestazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 606 cod. proc. pen
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SALPIETRO DAMIANO CARLO, nato a Patti il 15 giugno 1970 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina il 7 ottobre 2020 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. Pietro Fusca, in sostituzione dell'avv. Giovanni Villari, difensore di Crisafi Rosa e Impollonia Tindara, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Udito l'avv. Domenico Alberto Maria Procopio, difensore di Poste Italiane s.p.a., responsabile civile, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota spese; Udito l'avvocato Giuseppe Tortora, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 7 ottobre 2020 la Corte d'appello di Messina, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Salpietro Damiano Carlo in ordine al reato di truffa ascrittogli, perché estinto per prescrizione, e l'ha condannato al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. Avverso la sentenza d'appello l'imputato — a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) vizi della motivazione, non avendo il giudice del merito spiegato quali fossero gli artifizi o i raggiri, posti in essere dal ricorrente, considerato che lo stesso non avrebbe mai incontrato le persone offese;

2) vizi della motivazione per travisamento della prova, avendo la Corte d'appello fondato la propria decisione su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo, travisando le reali risultanze;

3) inosservanza ed erronea applicazione della legge, per essere stato trascurato che il ruolo, avuto dall'imputato in tutta la vicenda, sarebbe stato solo quello di aver portato a compimento una procedura di finanziamento con l'unica leggerezza di averlo fatto senza la presenza degli interessati. La Corte d'appello avrebbe valutato solo il dato storico delle firme non apposte alla presenza dello stesso imputato e difetterebbe, quindi, la prova del dolo della truffa e del profitto;

4) erronea applicazione della legge sotto il profilo della sussistenza degli elementi costitutivi della truffa. Difetterebbe la prova dell'interposizione del ricorrente, finalizzata a trarre in inganno le persone offese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Con tutti i motivi dedotti il ricorrente ha sostanzialmente censurato la ritenuta sussistenza degli elementi integrativi del reato di truffa contestatogli. Secondo la ricostruzione effettuata nelle due sentenze del merito, Arena Concetta, sfruttando la pregressa conoscenza con Crisafi Rosa, era riuscita ad ottenere l'impegno di quest'ultima a farle da garante su un prestito che ella avrebbe asseritamente contratto per la propria attività lavorativa per un importo di euro 15.000,00. Essendosi affidata alle parole dell'amica, Crisafi Rosa si era incontrata con tale Giovanni di Milazzo ed aveva apposto le firme richieste a titolo di garante del prestito, avendo notato, però, che il proprio era l'unico nominativo presente sui moduli.

Nel frattempo, Giovanni Alibrandi aveva convinto Impollonia Tindara ad accendere un finanziamento, asserendo che in tal modo egli sarebbe riuscito a procurarle un'attività lavorativa. Spinta da tale promessa, Impollonia Tindara aveva procurato all'uomo la documentazione personale necessaria e aveva apposto tutte le firme che Alibrandi le aveva richiesto, provvedendo a sottoscrivere anche una serie di assegni in bianco. In particolare, Alibrandi era riuscito a far sì che Impollonia apponesse le proprie sottoscrizioni sul medesimo modulo di richiesta prestito bancoposta, già recante la firma di Grisafi Rosa.

Le istanze di finanziamento e apertura del correlato conto corrente erano state, dunque, inoltrate da Alibrandi a Salpietro Damiano Carlo, impiegato presso l'ufficio postale di Montalbano Elicona. Salpietro, ricevuta tale documentazione, aveva attestato falsamente che le sottoscrizioni di Grisafi ed Impollonia erano state apposte alla propria presenza e aveva personalmente dato seguito alla pratica, assicurandosi del buon esito. Nei giorni successivi all'approvazione del finanziamento Alibrandi si era premurato di svuotare il conto corrente formalmente intestato ad Apollonia, avendo incassato due assegni, già recanti la sottoscrizione di questa, dell'importo di euro 7.500,00 ciascuno.

Così operando, come sottolineato nella sentenza impugnata, "il sodalizio si era assicurato un ingiusto vantaggio, rappresentato dall'incasso di euro 15.000,00 finanziati e dall'indebito utilizzo di assegni scoperti per il soddisfacimento di obbligazioni di carattere personale, con correlato danno per le persone offese, che, figurando, rispettivamente, quali garante ed intestataria del suddetto finanziamento, erano state esposte alle azioni esecutive, in effetti avviate, tese al recupero del credito". La Corte d'appello ha evidenziato che la condotta di Salpietro Damiano Carlo aveva giocato un ruolo essenziale, poiché egli aveva assicurato che la pratica di finanziamento andasse in porto, pur senza la presenza fisica e contestuale delle due persone offese presso l'ufficio postale.

A fronte di siffatte argomentazioni, immuni da vizi sindacabili in questa sede, le censure, articolate in tutti i motivi del ricorso, sono tese a fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Solo formalmente il ricorrente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, i vizi di manifesta illogicità della motivazione e di travisamento delle prove, non avendo, però, prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni.

Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte d'appello ha dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale di primo grado. Bisogna rilevare, tuttavia, come il ricorso, lungi dal proporre un "travisamento delle prove", vale a dire un'incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato e il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, un'ipotesi di "travisamento dei fatti", oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), ad opera della L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così, tra le tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv. 244623).

2. Il ricorso è, quindi, inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere condannato anche alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Crisafi Rosa e Impollonia Tindari, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge.

3. In difetto di appello, presentato dal responsabile civile, devono essere dichiarate inammissibili le domande da quest'ultimo proposte in questa sede, tese ad ottenere la condanna esclusiva dell'imputato a risarcire il danno causato alle parti civili e a pagare le spese processuali dei precedenti gradi di giudizio in favore delle anzidette parti.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili Crisafi Rosa e Impollonia Tindari, che liquida in complessivi euro 4.500,00, oltre accessori di legge. Dichiara inammissibili le domande proposte in questa sede dal responsabile ci