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Sentenza — n. 35150/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for improper civil conclusions transmission and repetitive appellate arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35150/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals by Lembo Alessandra and Di Fiore Michele inadmissible under Article 616 of the Criminal Procedure Code. The appellants argued that the public prosecutor's conclusions and the civil party's expense note were not properly transmitted to their defense, and that the lower court failed to adequately address specific factual contradictions regarding asset valuation and good faith. The court rejected these claims because the law only mandates transmission of the prosecutor's conclusions to private parties, not vice versa, and the remaining arguments were merely repetitive of those already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The law requires transmission of the public prosecutor's conclusions to private parties but does not mandate reciprocal transmission of private parties' conclusions to the prosecutor, rendering such a claim inadmissible.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissibility of Appeal Transmission of Conclusions Repetitive Arguments Civil Party Expenses Good Faith Defense Procedural Violation mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020
lettera c) in relazione all'art. 23-bis, della Legge n.
Art. 606, c.p.p. lettera c)
"Violazione dell'art. 606, c.p.p. lettera c) in relazione all'art.
Art. 23-bis, della Legge n. 176 del 2020
lettera c) in relazione all'art. 23-bis, della Legge n. 176 del 2020".
art. 114 cod.pen
A tal riguardo si deduce l'omessa motivazione sia con riguardo alla misura della pena inflitta, sia con riguardo alla mancata concessione della partecipazione marginale, ai sensi dell'art. 114, cod.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi
Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LEMBO ALESSANDRA nata il 15/11/1985 a AGRPOLI DI FIORE MICHELE nato il 29/08/1966 a SALERNO avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE DI APPELLO DI SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; letta la nota dell'Avvocata MARIA MICHELA MAINENTI che, nell'interesse di Lembo Alessandra, si è riportata ai motivi di ricorso e ha chiesto di verificare il decorso della prescrizione; letta la nota dell'Avvocato GINO BOVE, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione sostenute nel grado dalla parte civile Fusco Saverio; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Lembo Alessandra e Di Fiore Michele, a mezzo del comune difensore ma con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 14/05/2021 con cui la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 11/11/2019 del Tribunale di Vallo della Lucania, che li aveva condannati per appropriazione indebita.Entrambi deducono: 1.1. "Violazione dell'art. 606, c.p.p. lettera c) in relazione all'art. 23-bis, della Legge n. 176 del 2020". Con il primo motivo i ricorrenti -premesso che la trattazione in appello si svolgeva in forma scritta- lamentano la mancata trasmissione a mezzo PEC delle conclusioni della parte civile, così che la decisione sulle statuizioni civili e le ulteriori spese in suo favore sono state disposte senza che il difensore potesse prenderne atto della nota spese e delle conclusioni. 1.2.

Vizio di omessa motivazione in relazione alle dichiarazioni di Ferrazzano Mauro, di Ferrazzano Mario e di Fusco Saverio; vizio di motivazione contraddittoria in relazione al bene oggetto del contratto e al suo valore, oltre che sulla sussistenza del reato di appropriazione indebita in capo a entrambi gli imputati. La prima doglianza mossa dal ricorrente riguarda il valore attribuito al motore e al gommone descritti in imputazione. A tale proposito spiega le ragioni per cui il loro valore complessivo non potesse essere pari a 22.000,00 euro, né alla somma di euro 13.200,00 pari al prezzo definitivamente pattuito, così che appare contraddittoria la condanna al pagamento di una provvisionale pari a 15.000,00 euro.

Vengono indicate le ragioni a conforto di tale assunto, individuate nelle caratteristiche del gommone e del motore. Il ricorrente dichiara altresì di «non condividere le scelte del giudice monocratico di confermare la responsabilità al Di Fiore e alla Lembo sulla base del rapporto aziendale e delle dichiarazioni rese dai testi Ferrazzano». Vengono dunque compendiate le dichiarazioni di Ferrazzano Mario e Ferrazzano Mauro, al fine di sostenere l'esistenza di una buona fede da parte di Di Fiore. Si lamenta, ancora, la valutazione contraddittoria di una pluralità di elementi quanto alla configurabilità del reato di appropriazione indebita, alla configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen., all'assenza del dolo richiesto per l'appropriazione indebita, Si sostiene, dunque, l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato di appropriazione indebita, in ragione della pendenza del rapporto contrattuale. 1.3.

Vizio di motivazione omessa e contraddittoria in relazione all'eccessivo rigore della pena inflitta e sul suo calcolo. A tal riguardo si deduce l'omessa motivazione sia con riguardo alla misura della pena inflitta, sia con riguardo alla mancata concessione della partecipazione marginale, ai sensi dell'art. 114, cod.pen. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. L'art. 23-bis della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 pone le "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19".

In tale ambito, per quel che qui interessa, il suo secondo comma disciplina le modalità di svolgimento della trattazione scritta e prevede che «entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [..]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]».

Come emerge dalla piana lettura della norma, il legislatore ha previsto la trasmissione ai "difensori delle altre parti" delle sole conclusioni del Pubblico ministero, alle quali possono replicare entro cinque giorni prima dell'udienza, formulando le rispettive conclusioni. Non è previsto, invece, che tali conclusioni siano -a loro volta- trasmesse al Pubblico ministero e ai difensori delle altre parti private. In mancanza di un'espressa previsione in tal senso, la pretesa degli odierni ricorrenti di vedersi trasmesse le conclusioni e la nota spese della parte civile non trova fondamento giuridico.

Da qui la manifesta infondatezza della denuncia di violazione di legge per l'omessa trasmissione di tali atti. 1.2. I restanti motivi di entrambi i ricorsi sono l'esatta e pedissequa riproduzione dei rispettivi atti di appello. Da ciò discende la loro inammissibilità, dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso», (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 1.3.

Infine, va disattesa la richiesta dei ricorrenti di verificare l'eventuale maturazione della prescrizione. A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente - ma consolidato- principio di diritto secondo cui un ricorso inammissibile per causa originaria è inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato), (in tal senso, cfr.

Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. I ricorrenti devono essere altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla costituita parte civile. ,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsa e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché, in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Fusco Saverio che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre acce