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Sentenza — n. 35135/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35135/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35135/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione 2. Vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020- Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato note scritte con le quali ha insistito nel ricorso.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35135/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020- Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato note scritte con le quali ha insistito nel ricorso.

Parole chiave

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tentata estorsione reato di coazione reato mancato pericolo di traffico di stupefacenti minaccia nel diritto penale risarcimento per atto illecito
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCIROCCO ANTONIO nato a CURTI il 17/05/1950 avverso la sentenza del 09/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA; cefiteril Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA eht ha concluso chiedendo 2 4-1 ( utttr6 il difensore --;) "D Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art.23 co.8 D.L. n.137/20

RITENUTO IN FATTO

Ricorre per Cassazione Scirocco Antonio avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 9 gennaio 2019 ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere che l'ha condannato per tentata estorsione continuata. Deduce il ricorrente:

1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi integranti la fattispecie in contestazione 2. Vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co 8 D.L. n. 137/2020- Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato note scritte con le quali ha insistito nel ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è palesemente inammissibile. Il ricorrente si è limitato a prospettare una alternativa ricostruzione degli accaduti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio con riguardo alla sussistenza del reato ,realizzato grazie alla qualità di esecutore testamentario del ricorrente. E' stato accertato che il testamento della Romano era stato pubblicato in data 23 giugno 2009 e aveva costituito in capo ai figli di Rauso Gaetano e Rauso Maria il diritto a ricevere iure hereditato la somma di 50.000 C ciascuno. I giudici d'appello hanno messo in evidenza come in tale ottica la ììti proposta dell'imputato si fondava sul presupposto della pubblicazione di un testamento successivo e della invalidazione di quello già pubblicato con conseguente perdita dei diritti derivanti dal primo.

E' indubbio che vi fu da parte dello Scirocco la prospettazione di un danno economico per i figli delle parti civili derivante dalla qualità di esecutore testamentario rivestita dall'imputato che, strumentalizzando tale posizione, ha inteso coartare la volontà delle parti offese avanzando contestualmente all'informazione dell'esistenza di un altro testamento, la richiesta di pagamento di una somma di denaro per dimezzare la portata del danno prospettato che di fatto null'altro era che il compenso per l'infedele esecuzione dei propri doveri connessi alla qualità di esecutore testamentario.

Correttamente i giudici di merito, poiché è evidente che l'intento dell'imputato non era certo quello di favorire i propri parenti quanto quello di assicurarsi un cospicuo vantaggio patrimoniale (si veda pag. 8 sentenza impugnata), hanno ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato. Può quindi affermarsi che i rilievi del ricorrente si limitano ad una sterile riproposizione delle medesime doglianze già articolate nei motivi di appello, senza che la replica a tal proposito offerta dai giudici a quibus abbia poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria.

I motivi, pertanto, oltre che palesemente infondati, sono anche privi del requisito della specificità. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore