Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35129/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35129/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35129/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Raidich Iboy, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/09/2020 con cui la Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto avverso la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di Trento. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591, c.p.p.". La ricorrente assume che all'esito della celebrazione del giudizio con rito abbreviato non le è pervenuto l'avviso di deposito della sentenza, la cui notificazione è prevista dall'art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in favore dell'imputato non comparso.Deduce, quindi, che "l'omessa notifica all'odierna imputata, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado comporti l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento n. 187/2020 d.d. 25/09/220 con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 544, comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35129/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata inosservanza del termine deposito tardivo ritardo ingiustificato termine di comunicazione adempimento dei presupposti processuali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 544, comma 3 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAIDICH IBOY nato il 11/09/1978 in FRANCIA avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Raidich Iboy, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 25/09/2020 con cui la Corte di appello di Trento ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto avverso la sentenza in data 11/09/2018 del Tribunale di Trento. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 442, comma 3, c.p.p. in relazione all'art. 591, c.p.p.". La ricorrente assume che all'esito della celebrazione del giudizio con rito abbreviato non le è pervenuto l'avviso di deposito della sentenza, la cui notificazione è prevista dall'art. 442, comma 3, cod.proc.pen. in favore dell'imputato non comparso.Deduce, quindi, che "l'omessa notifica all'odierna imputata, dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado comporti l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Trento n. 187/2020 d.d. 25/09/220 con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trento - Sezione Distaccata di Bolzano".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della deduzione difensiva. A tal proposito va richiamato quanto già chiarito dalle Sezioni unite, che ha spiegato che all'imputato assente non spetta alcuna notifica della sentenza emessa nel giudizio abbreviato (Sez. U, Sentenza n. 698 del 24/10/2019 Cc., dep. il 2020, Sinito, Rv. 277470 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 4455 del 14/11/2019 Ud., dep. il 2020, Mustafa, Rv. 278552 - 01). A tal proposito, infatti, è stato osservato che dopo l'introduzione del processo in absentia di cui alla legge n. 67 del 2014, l'estratto della sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato non deve essere notificato all'imputato non comparso, di talché, come per il processo ordinario, i termini per l'impugnazione, nel caso di tempestivo deposito della motivazione, decorrono dalla scadenza del termine di legge o di quello eventualmente fissato ex art. 544, comma 3 cod. proc. pen. e non dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza agli imputati rimasti assenti, adempimento non più dovuto.

Da qui discende che la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per tardività.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigl