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Sentenza — n. 35128/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35128/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35128/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ambrosino Valerio, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 8/6/2018 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 18/10/2011 del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e di porto abusivo di armi, ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 178 lett.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35128/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo la difesa la Corte di appello ha rigettato il relativo motivo di appello perché non si è accorta di tale comunicazione inviata dalla Cancelleria. 1.3. "Violazione art. 606 lett.

Parole chiave

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nomina del difensore omissione del difensore diritto a un difensore vizi procedurali rinvio del dibattimento indennità del difensore d'ufficio
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMBROSINO VALERIO nato il 23/10/1987 a ROMA avverso la sentenza del 08/06/2018 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020

RITENUTO IN FATTO

1. Ambrosino Valerio, a mezzo del proprio difensore, impugna la sentenza in data 8/6/2018 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 18/10/2011 del G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia, che lo aveva condannato per i reati di rapina aggravata e di porto abusivo di armi, ai sensi dell'art. 699, comma secondo, cod.pen.. Deduce: 1.1. "Violazione dell'art. 178 lett.

c) c.p.p. in relazione all'art. 601, comma 5, c.p.p.: mancato avviso al difensore di fiducia dell'udienza fissata per il dibattimento di appello". Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata all'esito di un dibattimento celebrato senza il difensore di fiducia di Ambrosino, che non veniva avvisato della fissazione dell'udienza. A tal proposito precisa che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato inviato all'Avvocato Vitagliano Buonfiglio, che aveva assistito l'Ambrosino nel giudizio di primo grado ed aveva, altresì, redatto i motivi di appello, ma che aveva rinunciato al mandato con dichiarazione depositata il 31/5/2012 e ricevuta in carcere dall'odierno ricorrente, in data 1/6/2012.

Osserva che "a tale rinuncia aveva fatto seguito in data 2/7/2016 la nomina, effettuata presso la Casa Circondariale N.C. di Civitavecchia, dell'attuale difensore di fiducia, Avv. Pietro Messina, che, per un evidente disservizio dell'ufficio, non è stata acquisita agli atti del fascicolo processuale. (...) Di conseguenza l'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale di secondo grado è stata erroneamente inviata all'Avv. Vitagliano Buonfiglio il quale, peraltro, neppure era presente all'udienza dell'8/6/2018". 1.2. "Violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 178 lett.

c) c.p.p.: violazione di legge - motivazione carente ed erronea". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza di primo grado per la mancata comunicazione al difensore di fiducia del rinvio dell'udienza fissata per la discussione. La difesa precisa che l'udienza del 12/4/2011 veniva rinviata dopo la richiesta di celebrazione del processo con rito abbreviato; che la successiva udienza del 12/7/2011 veniva tenuta da altro magistrato, il quale disponeva un mero rinvio per la discussione all'udienza del 18/10/2011; che detta udienza veniva effettivamente tenuta, ma in assenza del difensore di fiducia; che tale assenza "era stata determinata dalla comunicazione inviata dalla Cancelleria del Giudice al difensore, con la quale si notiziava lo stesso che l'udienza non sarebbe stata tenuta per assenza del Giudice titolare e che sarebbe stato inviato nuovo avviso per la prosecuzione del giudizio: avviso che in realtà non è stato mai inviato per la successiva udienza del 18/10/2011".

Secondo la difesa la Corte di appello ha rigettato il relativo motivo di appello perché non si è accorta di tale comunicazione inviata dalla Cancelleria. 1.3. "Violazione art. 606 lett.

b) c.p.p. in relazione all'art. 157 e 699 c.p.; violazione di legge. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che al momento della pronuncia della sentenza di appello era interamente decorso il tempo necessario alla prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 699, cod.pen. contestata al capo B). Tanto che lo stesso Procuratore generale in udienza concludeva per la declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato. 1.4. "Violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) c.p.p., in relazione agli artt. 628 2 c.p. e 530 c.p.p.; violazione di legge - motivazione carente ed illogica". Con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione spesa per confermare la condanna di Ambrosino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. L'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale di secondo grado è stato infatti erroneamente notificato all'avvocato che aveva assistito l'Ambrosino nel giudizio di primo grado ed aveva redatto i motivi di appello, ma che aveva successivamente rinunciato all'incarico, in data 31/05/2012. Dagli atti - esaminabili in ragione della natura processuale della questione sollevata- risulta che l'imputato già dal 2/7/2016 aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, al quale non risulta notificato l'avviso di fissazione dell'udienza dibattimentale.

La stessa Corte, all'udienza fissata per la trattazione, rilevava l'assenza dell'Avvocato Bonfiglio e lo qualificava quale "rinunciante", così aggiungendo un ulteriore elemento conducente nel senso della totale considerazione della nomina del nuovo difensore, al quale -dunque- non veniva notificato l'avviso di fissazione dell'udienza. Si mostra fondata, pertanto, la denuncia di violazione dell'art. 178, lett. c), c.p.p. in relazione all'art. 601, comma 5, c.p.p. per mancato avviso al difensore di fiducia dell'udienza fissata per il dibattimento in appello.

L'accoglimento del primo motivo assorbe le questioni sollevate con le altre doglianze e impone l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per la regolare celebrazione del giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così