Sentenza — n. 34386/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di Appello di Bari con sentenza del 24/7/2021 ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Altieri Raffaele Ettore Antonio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 9/1/2019, con termine ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. di novanta giorni per il deposito della motivazione, con la quale il predetto era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 610 cod. pen. e 646 cod. pen., con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Ha rilevato la Corte territoriale che, essendo stata depositata la motivazione nel termine fissato, il termine per la proposizione dell'appello scadeva il 24/5/2019 e, pertanto, non poteva ritenersi rispettato dall'atto di appello che si assumeva spedito dal difensore dell'imputato soltanto il 27/5/2019.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 544 comma 3 cod. proc. pen, artt. 610 cod. pen; Sentenza — n. 34386/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo 4. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha documentato, infatti, di aver rispettato la prescrizione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale le parti ed i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, ed altresì che il vettore postale ha ricevuto la raccomandata in parola il 23/5/2019, entro il termine di scadenza dell'impugnazione, che maturava il giorno successivo.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ALTIERI RAFFAELE ETTORE ANTONIO nato a SAN SEVERO il 03/02/1959 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG, nella persona dell'Avvocato Generale, PIERO GAETA, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 24/7/2021 ha dichiarato l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da Altieri Raffaele Ettore Antonio avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 9/1/2019, con termine ex art. 544 comma 3 cod. proc. pen. di novanta giorni per il deposito della motivazione, con la quale il predetto era stato ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 610 cod. pen. e 646 cod. pen., con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Ha rilevato la Corte territoriale che, essendo stata depositata la motivazione nel termine fissato, il termine per la proposizione dell'appello scadeva il 24/5/2019 e, pertanto, non poteva ritenersi rispettato dall'atto di appello che si assumeva spedito dal difensore dell'imputato soltanto il 27/5/2019.
2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere erroneamente ritenuto la Corte di appello che l'impugnazione fosse stata proposta solo il 27/5/2019, data del timbro postale apposto da Poste Italiane S.P.A. sulla busta contenente il gravame, e non già in data 23/5/2019 (giorno precedente la scadenza del termine per impugnare), allorché - come documentato dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - l'atto è stato inoltrato a mezzo di plico raccomandato con consegna alla società OL BIT s.r.I., società che si occupa di servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito, come da ricevuta di accettazione rilasciata in pari data 23/5/2019 dalla società. Il ricorrente ha chiesto, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, oppure una pronuncia di intervenuta prescrizione, "essendo maturata già prima della data di appello la prescrizione".
3. Il PG ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con restituzione degli atti alla Corte d'appello di Bari per il prosieguo 4. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha documentato, infatti, di aver rispettato la prescrizione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., a norma del quale le parti ed i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, ed altresì che il vettore postale ha ricevuto la raccomandata in parola il 23/5/2019, entro il termine di scadenza dell'impugnazione, che maturava il giorno successivo.
Risulta altresì documentato che l'ufficio postale privato al quale si è rivolto il ricorrente, la OL BIT s.r.I., è riconosciuto a tutti gli effetti di legge con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sicché la ricevuta di invio di raccomandata rilasciata dalla società è del tutto equipollente a quella rilasciata e validata da Poste Italiane, tanto che la ricevuta di consegna consente la successiva ricerca sul sito di Poste Italiane al fine di verificare ed attestare la data di consegna della corrispondenza. L'appello proposto del ricorrente era, pertanto, tempestivo e la sentenza impugnata va annullata.
In coerenza con la richiesta del ricorrente di dichiarare la prescrizione del reato, l'annullamento va disposto senza rinvio, per il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi, ex artt. 157 e 161 cod. pen., già prima della pronuncia di appello, trattandosi di fatti del febbraio e dell'aprile del 2012, né il ricorrente ha espressamente impugnato le disposizioni in ordine agli effetti civili o, comunque, chiesto alcuna pronuncia in ordine alla sua responsabilità, peraltro contestata in termini assolutamente generici anche nel ricorso in appello, che invocava anche un più mite trattamento sanzionatorio: le statuizioni civili, pertanto, vanno confermate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per prescrizione, e conferma le statuizioni civili. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il President Luc penali Geppino R DEPOSITATO IN C:ANCELLERIA SECON