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Sentenza — n. 34385/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAPPAROLI GIACOMO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 28/04/1981 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod. proc. pen. In tal modo la Corte di appello - rilevando che l'appellante non aveva addotto alcun elemento per contrastare quelli specificamente posti a sostegno della ricostruzione dei fatti che aveva portato al giudizio di condanna - si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

Parole chiave

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contraffazione di merci abbandono del procedimento per truffa mancata attuazione degli accordi illeciti difetto della cosa ricorso per inadempienza appropriazione semplice

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIAPPAROLI GIACOMO nato a VIZZOLO PREDABISSI il 28/04/1981 avverso l'ordinanza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale PIETRO MOLINO, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza in data 8/2/2022 la Corte di Appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto nell'interesse di Giacomo Chiapparoli avverso la sentenza del Tribunale di Teramo che il 9/3/2021 lo aveva riconosciuto colpevole di una truffa commessa on line il 3/2/2017, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso l'ordinanza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 581 lett.

d) cod. proc. pen. e 591 primo comma lett.

c) cod. proc. pen., ed il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per essere state ritenute generiche le argomentazioni poste a sostegno dell'atto di appello con mere formule di stile, senza dare conto delle ragioni per le quali si era giunti a tale giudizio di genericità delle argomentazioni volte a sostenere l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato. Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza. L'ordinanza impugnata, infatti, ha dato conto di come la puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice aveva evidenziato che sia la condotta del Chiapparoli precedente il pagamento della merce posta in vendita on line, con messaggi e telefonate a conferma della disponibilità del bene, che quello successivo, con l'inadempimento e l'irreperibilità subito dopo a ricezione del prezzo, giustificavano il giudizio di responsabilità espresso in primo grado, e di come il ricorso in appello si era limitato, invece, a contestare la sussistenza di prova dell'indisponibilità del bene e dell'elemento soggettivo del reato, senza offrire alcun diverso criterio di valutazione degli elementi considerati dal primo giudice, in tal modo omettendo di indicare "le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che che sorreggono ogni richiesta", come prescritto dall'art. 581 lett.

c) cod. proc. pen. In tal modo la Corte di appello - rilevando che l'appellante non aveva addotto alcun elemento per contrastare quelli specificamente posti a sostegno della ricostruzione dei fatti che aveva portato al giudizio di condanna - si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha richiamato il principio di diritto secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822). Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden Luci pe,riali DEPOSITATO IN CANCELLERIAGe ppinoR SECONDA S