Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34384/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34384/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34384/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARANTA CARMINE nato a NAPOLI il 25/03/1972 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 425 cod. proc. pen, art. 416 cod. pen, art. 127 cod. proc. pen, art. 130 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 178 cod. proc. pen; Sentenza — n. 34384/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con ordinanza depositata in data 7/12/2021 il GUP disponeva, quindi "la correzione del dispositivo pronunciato all'udienza dell'8/11/2021" sotto diversi profili e, tra questi, anche l'eliminazione del nominativo di MARANTA Carmine dal novero di coloro nei cui confronti si era dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato sub 8).Avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Maranta deducendo l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, perché emesso in situazione processuale radicalmente diversa da quella consentita dalla legge, relativa ad errori ed omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto.

Parole chiave

Generato dall'IA
rettificazione della decisione modifica della sentenza modifica di misure cautelari revisione processuale rettifica finanziaria sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 425 cod. proc. pen
Nel dispositivo della sentenza emessa in pari data ex art. 425 cod. proc. pen.
art. 416 cod. pen
all'esito della stessa udienza preliminare, però, il Maranta veniva indicato tra coloro nei confronti dei quali veniva disposto non luogo a procedersi in relazione, oltre che al reato di cui all'art. 416 cod. pen., anche in relazione allo stesso reato di cui al capo n.
art. 127 cod. proc. pen
Si assume anche che il provvedimento violerebbe in principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, oltre che la procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamata dall'art.
art. 130 cod. proc. pen
pen., richiamata dall'art. 130 cod. proc. pen., ed altresì l'art.
art. 125 cod. proc. pen
pen., ed altresì l'art. 125 cod. proc. pen.
art. 178 cod. proc. pen
art. 586 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARANTA CARMINE nato a NAPOLI il 25/03/1972 avverso l'ordinanza del 30/12/2021 del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con decreto in data 8/11/2021 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il giudizio nei confronti di Maranta Carmine ed altri in relazione ai reati a ciascuno ascritti nel proc. n. 13032/2013 r.g.n.r., tra i quali il reato di cui al capo n. 8). Nel dispositivo della sentenza emessa in pari data ex art. 425 cod. proc. pen. all'esito della stessa udienza preliminare, però, il Maranta veniva indicato tra coloro nei confronti dei quali veniva disposto non luogo a procedersi in relazione, oltre che al reato di cui all'art. 416 cod. pen., anche in relazione allo stesso reato di cui al capo n. 8).

Con ordinanza depositata in data 7/12/2021 il GUP disponeva, quindi "la correzione del dispositivo pronunciato all'udienza dell'8/11/2021" sotto diversi profili e, tra questi, anche l'eliminazione del nominativo di MARANTA Carmine dal novero di coloro nei cui confronti si era dichiarato non luogo a procedere in relazione al reato sub 8).Avverso l'ordinanza di correzione dell'errore materiale ha proposto ricorso per cassazione la difesa del Maranta deducendo l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato, perché emesso in situazione processuale radicalmente diversa da quella consentita dalla legge, relativa ad errori ed omissioni la cui eliminazione non comporti una modificazione essenziale dell'atto.

Si assume anche che il provvedimento violerebbe in principio di prevalenza del dispositivo sulla motivazione, oltre che la procedura prevista dall'art. 127 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 130 cod. proc. pen., ed altresì l'art. 125 cod. proc. pen. perché del tutto carente di motivazione, non avendo indicato in cosa sarebbe consistito l'errore materiale Con requisitoria scritta il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Tocci, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, rilevando non potersi riconoscere alcuna abnormità del provvedimento impugnato, peraltro non suscettibile di autonoma impugnazione, avendo funzione meramente integrativa ed accessoria rispetto alla sentenza e non essendo, pertanto, suscettibile di autonoma impugnazione rispetto a questa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione, condivisa anche dal Collegio, è costante nell'affermare che il provvedimento di correzione di errore materiale adottato — come nel caso di specie - senza fissazione della camera di consiglio, con relativo avviso alle parti, non è un atto abnorme, ma affetto da nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 8612 del 08/02/2022, Rv. 282933; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, Rv. 265638), che può essere dedotta con il ricorso per cassazione qualora venga indicato un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (Sez. 1, n. 20984 del 23/06/2020, Rv. 279219), nel caso di specie evidenziato dal ricorrente nel rilevare la modificazione essenziale apportata dal provvedimento impugnato al dispositivo della sentenza corretta, dal quale scompariva il nome del Maranta da quelli per i quali era stato disposto il proscioglimento da uno dei capi di imputazione.

Per contro, proprio in considerazione della natura del provvedimento corretto, il ricorrente non aveva alcun interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento pronunciata nei suoi confronti, per cui non può trovare applicazione il principio generale invocato dalla Procura Generale, secondo cui non può essere oggetto di autonoma impugnazione l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 586 cod. proc. pen., posto che il primo provvedimento ha funzione accessoria e meramente integrativa rispetto al secondo (Sez. 6, n. 2323 del 15/10/2014, Rv. 261868;

Sez. 2, n. 281 del 14/11/2006, Rv. 235251). L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma perché proceda a nuovo esame nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GUP del Tribunale di Roma per nuovo esame. Così deliberato in camera di consiglio, il 3 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente// Luc peri ali Geppino o DEPOSITATO IN