Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 34369/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specificity regarding mitigation of punishment arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34369/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific grounds and generic phrasing. The appellant argued for the application of specific mitigation clauses but failed to provide concrete facts distinguishing their case from general principles. Consequently, the court ruled that such vague complaints cannot be examined by the appellate judge, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The Supreme Court holds that appeals lacking specificity or containing generic complaints regarding sentencing mitigation are inadmissible, as the appellate court is not required to address arguments that do not clearly identify the legal basis for the decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity generic complaints mitigation of punishment cassation procedure attenuazione della pena affezioni psichiche infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 62 n. 4 c.p.
Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 133 c.p.
In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al Fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al Fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. II, n. 3609 del 18 gennaio 2011
Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014
Difatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le doglianze, formulate in maniera generica con l'atto di appello e, dunque, originariamente inammissibili, possono non essere prese in considerazione dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LA PROVA JEAN PIERRE, nato in Svizzera 1'8 aprile 1968 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino il 12 novembre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 10 luglio 2022 la relazione fatta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 12 novembre 2021 la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato non doversi procedere in relazione ai reati di cui ai capi di imputazione G) e H), perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta a La Prova Jean Pierre per i reati di cui ai capi A, C) e D), confermando nel resto la sentenza impugnata. Avverso la sentenza d'appello l'imputato - a mezzo difensore - ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la mancanza di pregio della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo è privo di specificità. La Corte d'appello, nel rilevare che era corretto il diniego delle attenuanti generiche, effettuato dal giudice di primo grado, ha fatto propria la motivazione della sentenza del Tribunale, che aveva negato le menzionate circostanze in ragione sia della non intervenuta ammissione dei fatti sia "della straordinaria ripetitività delle condotte illecite - interrottesi solo con l'arresto dell'imputato, avvenuto il 15 ottobre 2012 quando fu eseguita la misura cautelare della custodia in carcere anche per reati oggetto del presente processo - che dimostra l'assenza del benché minimo scrupolo".

In tal modo il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento di questa Corte, per la quale, al Fine di ritenere od escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso, può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, ex multis, Sez.

II, n. 3609 del 18 gennaio 20:11, Rv. 249163). 1.2 Riguardo al secondo motivo deve rilevarsi che con l'atto d'appello il ricorrente si è limitato a chiedere l'applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., "in quanto non appariva di per sé palese che il danno potesse arrecare un nocumento sensibile". La domanda era, quindi, del tutto generica e, a fronte di tale genericità, il ricorrente non può dolersi della mancata motivazione da parte della Corte territoriale. Difatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le doglianze, formulate in maniera generica con l'atto di appello e, dunque, originariamente inammissibili, possono non essere prese in considerazione dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700).

2. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 1° luglio 2022 I