Sentenza — n. 34367/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuciano e Gaetano Santoro ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati di detenzione illegale di armi clandestine aventi matricola abrasa - capo B ricettazione delle stesse - capo C - e detenzione di banconote contraffatte - capo E -, la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 15/05/2018, riducendo per entrambi le pene ritenute di giustizia dal primo giudice per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 697 cod. pen; Sentenza — n. 34367/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SANTORO LUCIANO nato a CROTONE il 05/09/1988 SANTORO GAETANO nato a CROTONE il 15/03/1994 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per gli imputati, le conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE BARBUTO, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Luciano e Gaetano Santoro ricorrono congiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato, limitatamente alla dichiarazione di responsabilità degli imputati in ordine ai reati di detenzione illegale di armi clandestine aventi matricola abrasa - capo B ricettazione delle stesse - capo C - e detenzione di banconote contraffatte - capo E -, la sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in data 15/05/2018, riducendo per entrambi le pene ritenute di giustizia dal primo giudice per effetto della contestuale declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 697 cod. pen.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi congiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
1. In riferimento alle dichiarazioni di responsabilità, i ricorrenti lamentano: - (Santoro Luciano) vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo E; - (Santoro Gaetano) vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi B e C, e difetto di consapevolezza dell'abrasione della matricola. 1.1. I motivi reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. 1.1.1.
La difesa dei ricorrenti contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.1.2. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni 2, non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 1.1.3. Ciò premesso, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità di Santoro Luciano in ordine al reato di cui al capo E, gli elementi indicati a pagg. 3 e seguente della sentenza impugnata (ed, in particolare, la piena consapevolezza dell'esistenza delle banconote false, custodite in un cassetto, e delle quali anche Santoro Luciano aveva disponibilità, desunta dalle acquisite intercettazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di travisamenti documentati); la Corte di appello si è anche fatta carico di valutare le giustificazioni fornite, evidenziandone l'assoluta implausibilità (pagg. 5 e seguente della sentenza impugnata). 1.1.4.
Ha, inoltre, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità di Santoro Gaetano in ordine ai reati di cui ai capi B e C, gli elementi indicati a pagg. 6 e seguente della sentenza impugnata (ed, in particolare, il fatto che le armi fossero custodite in bella vista da entrambi gli imputati, in un locale dove erano presenti anche attrezzature atte a modificarle: all'arrivo degli operanti, Santoro Gaetano ha cercato di nascondere una parte di arma appena forgiata; sul PC in uso ad entrambi sono stati rinvenuti "documenti informatici esplicativi dei processi di costruzione di armi di vario calibro"); anche in questo caso la Corte di appello si è anche fatta carico di valutare le giustificazioni fornite, evidenziandone l'assoluta implausibilità (pag. 7 della sentenza impugnata).
2. In riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti accertati aventi ad oggetto armi, i ricorrenti lamentano il mancato assorbimento del reato di cui al capo A in quello di cui al capo B. 2.1. Il motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto travisa il reale svolgimento delle pregresse vicende processuali: il chiesto assorbimento fu già statuito dal Tribunale (cfr. pag. 21 della motivazione della sentenza di primo grado), tanto vero che gli imputati non proposero, in proposito, appello, non avendo riportato separata condanna per il reato di cui al capo A.
3. Per quanto, infine, riguarda il complessivo trattamento sanzionatorio, gli imputati lamentano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata irrogazione del minimo della pena. 3.1. Anche questo motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: come correttamente ritenuto 6_ dalla Corte di appello, le contestate statuizioni sono, infatti, certamente legittimate dalla assoluta gravità dei fatti, che tradisce contiguità con "circuiti criminali", e dall'assenza di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che neppure il ricorso indica convincentemente.
4. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 4.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d