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Sentenza — n. 34365/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of specific grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34365/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued for lighter sentences or different legal characterizations, but the court found their arguments merely repetitive of previously rejected claims without new specific grounds. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the strict specificity requirements mandated by the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings are inadmissible if they lack the specific grounds required by law, as mere reiteration of arguments already disallowed by the appellate court constitutes a non-allowed complaint.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds repetitive arguments rejection Criminal Procedure Code court costs allocation appartenenza a una banda ruolo di capofila o di istigatore crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 640-bis cod. pen
Ha, inoltre, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità di Vaccaro Maria in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni
Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, Ascione
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CINA' GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/11/1954 RIBAUDO PATRIZIA nato a PALERMO il 26/06/1971 NACCARI GIOVANNA nato a PALERMO il 20/03/1947 VACCARO MARIA nato a PALERMO il 12/06/1964 avverso la sentenza del 10/06/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; lette, per la parte civile TANTILLO GIOVANNI, le conclusioni dell'Avv.

GIUSEPPE INGUAGGIATO, e per la parte civile I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., le conclusioni dell'Avv. EDOARDO URSO: entrambi hanno chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi come da note spese da ciascuno depositate; lette, per l'imputata RIBAUDO PATRIZIA, le conclusioni dell'Avv. VALENTINA TRANCHINA, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Giuseppe Cinà, Patrizia Ribaudo, Giovanna Naccari e Maria Vaccaro ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epicirafe (con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Palermo, in data 10/06/2020, aveva dichiarato il Cinà colpevole di partecipazione, quale promotore ed organizzatore, ad associazione per delinquere, la Ribaudo colpevole di tentata estorsione, la Naccari e la Vaccaro colpevoli di truffa per il conseguimento di pubbliche erogazioni, condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione: - il Cinà e la Naccari quanto al complessivo trattamento sanzionatorio; - la Ribaudo quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio; - la Vaccaro quanto all'integrazione del reato contestatole ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi disgiunti degli imputati sono inammissibili, perché presentati per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

1. I motivi delle imputate Ribaudo e Vaccaro riguardanti le affermazioni di responsabilità reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali le ricorrenti in concreto non si confrontano. 1.1. Le difese delle ricorrenti contestano le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.1.1.

In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715); inoltre, gli esiti delle intercettazioni non necessitano di riscontri, avendo valenza probatoria (nel procedimento di cognizione) ovvero indiziaria (nell'ambito del subprocedimento cautelare) "piena" (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 - 01). 1.2. Ciò premesso, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità di Ribaudo Patrizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629 cod. pen. ascrittole, gli elementi indicati a pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata (ed, in particolare, le dichiarazioni della p.o.

Tantillo e quanto inequivocabilmente emergente dalle acquisite intercettazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di travisamenti documentati). 1.3. Ha, inoltre, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della dichiarazione di responsabilità di Vaccaro Maria in ordine al reato di cui all'art. 640-bis cod. pen. ascrittole, gli elementi indicati a pagg. 21 e seguente della sentenza impugnata (ed, in particolare, ad inequivocabile integrazione del reato contestato, l'accertata falsità di alcuni dei documenti prodotti dall'imputata, gli esiti della visita collegiale eseguita nel 2014 - che aveva sconfessato la veridicità dei precedenti risultati diagnostici, e l'essersi fatta talora accompagnare da una falsa badante).

2. Anche i separati motivi di tutti gli imputati riguardanti il complessivo trattamento sanzionatorio e, per la Vaccari, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: le contestate statuizioni sono, infatti, certamente legittimate dalla assoluta gravità del reato associativo e della tentata estorsione, dalla insistita protrazione nel tempo delle truffe, dai precedenti penali (del Cinà, della Naccari, della Ribaudo), e dall'assenza, per Itutti gli imputati, di elementi sintomatici di quanto meno apprezzabile meritevolezza, che neppure i rispettivi appelli e ricorsi hanno indicato convincentemente (tal non essendo per legge l'incensuratezza della Vaccaro, e non essendo stata motivatamente ritenuta dalla Corte di appello la tardiva confessione del Cinà: cfr. pag. 18 della sentenza impugnata).

3. La declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 3.1. Poiché appare evidente che i ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi determinando le cause delle inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), essi vanno altresì condannati, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, ,(31... tenuto conto dell'elevato grado delle predette colpe, nella misura di euro tremila ciascuno. 3.2.

La sola Vaccaro Maria va, inoltre, condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.P.S., da liquidarsi come indicato in dispositivo. 3.2.1. L'I.N.P.S. è costituito, inoltre, contro i soli ricorrenti Cinà e Naccari, che hanno, peraltro, presentato ricorso unicamente in riferimento al trattamento sanzionatorio: di qui la carenza d'interesse alla costituzione, e la non liquidabilità delle chieste spese processuali. Questa Corte è, infatti, ferma nel ritenere che, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Capardoni, Rv. 263791 - 01: fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, avente ad oggetto la declaratoria di inammissibilità nel giudizio di appello della richiesta di applicazione dell'istituto della messa alla prova e il computo della pena;

Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519 - 01: fattispecie relativa a ricorso proposto dall'imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità). 3.2.2. La parte civile Tantillo Giovanni ha chiesto unicamente dichiararsi inammissibili i ricorsi proposti, non anche la liquidazione delle spese processuali.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la sola Vaccaro Maria alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile I.N.P.S., che l