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Sentenza — n. 34363/2022 — snpen Generato dall'IA

Civil appeal dismissed as inadmissible due to lack of standing; defendant ordered to pay costs and fine.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34363/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing to challenge the judgment. The appellant's lawyer referenced a special power of attorney that only covered the trial court's decision, not the appellate court's confirmation. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine for the fault in filing an inadmissible appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The civil appeal is inadmissible if the appellant is not a proper party, and the appellant must bear procedural costs and a monetary fine for the fault in filing an inadmissible appeal.

Parole chiave

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lack of standing inadmissible appeal procedural costs monetary fine special power of attorney civil appeal legal representation perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SOCIETA' AGRICOLA EREDI DI VITTORIO GABOARDI S.S. IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. GABOARDI FRANCO nato a MILANO il 06/10/1953 nel procedimento a carico di: LIVELLI FABIO LORENZO nato a PAVIA il 10/08/1965 VERCESI CLAUDIA nata a BRONI (PV) il 26/06/1968 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE di APPELLO di MILANO. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette, per la parte civile, le conclusioni dell'avv. FEDERICO C:ERQUA, che, in accoglimento del ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile e liquidazione delle spese processuali come da nota depositata.

RITENUTO IN FATTO

1. La Società Agricola "Eredi di Vittorio Gaboardi" s.s., in persona del legale rappresentante p.t. Franco Gaboardi, ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza con la quale il Tribunale di Lodi, in data 21/11/2017, aveva assolto Livelli Fabio Lorenzo e Vercesi Claudia dalle truffe in danno della predetta società ascritte loro perché il fatto non sussiste), deducendo plurimi difetti di motivazione e travisamenti delle prove.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, perché presentato da soggetto non legittimato.

1. Nell'epigrafe del ricorso, il difensore che lo ha sottoscritto richiama la procura speciale allegata all'atto di appello, che però riguardava espressamente soltanto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Lodi.

2. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, la parte civile ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannata al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che ella ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto del grado elevato della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione sempl