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Sentenza — n. 34351/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient evidence for robbery conviction due to lack of appellate review power.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34351/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Carbonaro Miscel inadmissible, upholding the lower court's conviction for robbery. The defense argued that the appellate court erred in evaluating physical evidence like the BMX bike and red jacket, but the court found its reasoning logical and exhaustive. The decision rests on the principle that appellate courts cannot substitute their own factual assessment for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual evidence or substitute its own assessment of proof for that of the court of appeal, limiting review to the logical coherence and completeness of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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appellate review limits robbery conviction vizio di motivazione factual assessment criminal procedure code evidence evaluation inadmissible appeal partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARBONARO MISCEL nato a AUGUSTA il 30/10/1994 avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette le conclusioni del difensore.

RITENUTO IN FATTO

La CORTE d'APPELLO di CATANIA, con sentenza del 11/11/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di SIRACUSA in data 17/1/2020 nei confronti di CARBONARO MISCEL in relazione ai reati di cui agli arl:t. 628 cod. pen. e 4 L. 110/1975.

1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento all'identificazione del ricorrente quale l'autore della rapina.

2. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa Francesca Ceroni, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.3. In data 9 aprile 2022 sono pervenute in cancelleria le c:onclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. Traversa insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico articolato motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità con specifico riferimento all'identificazione del ricorrente quale l'autore della rapina rilevando che la Corte territoriale avrebbe provveduto a una erronea valutazione degli indizi emersi (bicicletta BMX, giubbotto rosso, somma rinvenuta) che, correttamente valutati, non consentirebbero di concludere per l'identificazione del ricorrente come l'autore materiale del reato. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione articolata, coerente e logica nella quale la Corte territoriale ha tenuto conto di tutti gli elementi emersi e ha confutato ogni singola deduzione proposta dalla difesa (significativi sul punto i riferimenti alla bicicletta e all'abbigliamento perfettamente coincidenti con quelli dell'autore del reato, al rinvenimento della somma della quale il ricorrente non ha spiegato la provenienza, agli elementi di conferma che emergono dalla visione del filmato a colori e alla prossimità temporale e territoriale tra la consumazione della rapina e il controllo dello stesso, cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa e alternativa lettura delle prove, risulta inconferente (cfr.

Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumiina, Rv 269217) e il ricorso è pertanto inammissibile.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dellie ammende. Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il co