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Sentenza — n. 34348/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34348/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34348/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato dal Tribunale di Termini Imerese come ricorso l'imputato, che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e mancanza della prova. 1.2. Sussistenza della particolare tenuità del fatto. 1.3. Erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Giudice di Pace, a fonte della contestazione della recidiva infraquinquennale specifica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata, determinando così la pena in termini errati.1.4. Eccessività della pena.

Regesto Legislator

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art. 636 cod. pen, art. 99 cod. pen; Sentenza — n. 34348/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le doglianze contenute nel primo, nel secondo e nel quarto motivo non sono consentite. Ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è ammesso il ricorso per cassazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058). Ragione questa per la quale le indicate censure, afferenti la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie riduzione della multa infrazione privilegiata sanzione sproporzionata sanzione penale multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 636 cod. pen
Il GIUDICE di PACE di TERMINI IMERESE, con sentenza del 13/11/2020, ha condannato RIBAUDO SALVATORE in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIBAUDO SALVATORE nato a GRATTERI il 05/12/1959 avverso la sentenza del 13/11/2020 del GIUDICE DI PACE di TERMINI IMERESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; lette le conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

Il GIUDICE di PACE di TERMINI IMERESE, con sentenza del 13/11/2020, ha condannato RIBAUDO SALVATORE in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen. alla pena di 500,00 euro di multa.

1. Avverso la sentenza ha proposto appello, qualificato dal Tribunale di Termini Imerese come ricorso l'imputato, che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e mancanza della prova. 1.2. Sussistenza della particolare tenuità del fatto. 1.3. Erronea applicazione della recidiva di cui all'art. 99 cod. pen. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che il Giudice di Pace, a fonte della contestazione della recidiva infraquinquennale specifica, avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata, determinando così la pena in termini errati.1.4. Eccessività della pena.

2. In data 23 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. Alaimo insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. In data 28 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa Francesca Ceroni, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 8 aprile 2022 sono pervenuti in cancelleria i motivi aggiunti nei quali la difesa, richiamando i motivi principali, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine dichiarazione di responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1. Le doglianze contenute nel primo, nel secondo e nel quarto motivo non sono consentite. Ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., infatti, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace è ammesso il ricorso per cassazione solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 38625 del 05/10/2021, Sperati, Rv. 282058). Ragione questa per la quale le indicate censure, afferenti la logicità e completezza della motivazione, non sono consentite.

2. La doglianza oggetto del terzo motivo, nel quale si censura la conclusione del giudice di merito che ha applicato l'aumento di pena per la recidiva specifica reiterata, è fondata. Nel capo di imputazione, infatti, è contestata la "sola" recidiva specifica. La pena, pertanto, applicata il corretto aumento di pena, deve essere rideterminata in euro 450,00 di multa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 450,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12/4/2022 Il consiglífi-ir estens