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Sentenza — n. 34250/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing and failure to meet admissibility requirements regarding preventive seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant lacked legal standing and failed to utilize the correct remedy for preventive seizures. The appellant argued violations regarding the seizure of a third-party company's shares and lack of notification, but the Court found the appeal referenced the wrong procedural track for such measures. Consequently, the appeal was rejected as inadmissible under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 263 comma 5 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging a preventive seizure must be filed via the real security appeal before the liberty court, not through the investigative judge's track, and must be autosufficient with full act transcription to challenge motivation.

Parole chiave

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preventive seizure legal standing cassation admissibility real security appeal third party assets procedural nullity court costs legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 263 comma 5 cod. proc. pen.
1.1 Con ordinanza in data 20 dicembre 2021, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Firenze, rigettava l'opposizione formulata ex art. 263 comma 5 cod.proc.pen.
Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 321 cod. proc. pen.
per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata analisi degli atti del procedimento; violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
Art. 606 lett. c) cod. proc. pen.
deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 263 comma 5 cod.proc.pen
1.1 Con ordinanza in data 20 dicembre 2021, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Firenze, rigettava l'opposizione formulata ex art. 263 comma 5 cod.proc.pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen
1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Fioresta, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Ettore Giovanni Fioresta, che, con distinti motivi, riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
art. 321 cod.proc.pen
per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata analisi degli atti del procedimento; violazione dell'art. 321 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORESTA CLAUDIO nato a CATANZARO il 09/09/1983 avverso l'ordinanza del 20/12/2021 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria della difesa che ha insistito nei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza in data 20 dicembre 2021, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il tribunale di Firenze, rigettava l'opposizione formulata ex art. 263 comma 5 cod.proc.pen. nell'interesse di Fioresta Claudio avverso il decreto del P.M. che aveva respinto la richiesta di dissequestro delle quote sociali della Oil Trade Company s.r.I.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Fioresta, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Ettore Giovanni Fioresta, che, con distinti motivi, riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen. deduceva: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata analisi degli atti del procedimento; violazione dell'art. 321 cod.proc.pen. posto che il sequestro era stato disposto nei confronti di un terzo, sulla scorta di presupposti estranei al ricorrente, trattandosi di indagine nei confronti di Lenzo Filippo in cui a fronte di un sequestro per equivalente disposto dal G.I.P., il pubblico ministero aveva aggredito in via arbitrari-4,1a societa di un soggetto estraneo all'indagine; , - vizio di motivazione del provvedimento impugnato posto che in sede di riesame non erano state . sollevate le questioni, oggetto dell'istanza di dissequestro ove si era dedotta la sussistenza di condizioni per la revoca; - inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. posto che il ricorrente non aveva ricevuto alcuna formale comunicazione della qualità di indagato e non aveva avuto contezza alcuna delle ragioni del sequestro pur essendo titolare del bene di cui non aveva ricevuto la notifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato ed in violazione del principio di autosufficienza e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero a fronte dell'attivazione del procedimento ex art. 263 comma quinto cod.proc.pen. previsto in tema di restituzione di cose sottoposte a sequestro probatorio, lo stesso ricorso ed il provvedimento impugnato fanno riferimento alla sottoposizione a vincolo dell'intero patrimonio sociale della Oil Trade Company s.r.l. nel contesto di indagini che vedono indagati il Fioresta e tale Lenzi Filippo; appare pertanto evidente che il sequestro disposto è di tipo preventivo impeditivo rispetto al quale, a fronte del provvedimento di rigetto del G.I.P., doveva essere avanzato altro rimedio e cioè l'appello cautelare reale dinanzi al tribunale della libertà. 2.2 In ogni caso, va anche sottolineato come, secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723 - 01).

Nel caso di specie il ricorso lamenta il difetto di motivazione rispetto ad atti come il provvedimento di sequestro che non allega all'impugnazione non mettendo questa Corte di cassazione nelle condizioni di valutare la sussistenza del vizio denunciato. Ancora, il ricorso assume il coinvolgimento del ricorrente in fatti commessi da altri soggetti, tale Lenzi, senza allegare alcun provvedimento emesso nei confronti di quest'ultimo e senza neppure che sia allegato l'atto con il quale si assume che arbitrariamente il p.m. procedente avrebbe esteso il sequestro per equivalente disposto dal G.I.P..

Quanto all'ultimo motivo lo stesso deduce e lamenta vizi del procedimento relativi alla mancata comunicazione della posizione di indagato estranei al procedimento in oggetto, non potendo dinanzi al giudice di legittimità essere fatte valere doglianze relative alla omessa comunicazione della qualità di indagato in sede di impugnazione di provvedimenti cautelari reali. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 4 luglio 2022 L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Dot iovann4 Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIA SEC