Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34239/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34239/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34239/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Rhofri Abdellah ricorre personalmente avverso l'ordinanza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 34239/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 1.1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali ritiro della domanda di revisione allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria anticipo delle spese decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RHOFRI ABDELLAH nato il 01/01/1985 in MAROCCO avverso l'ordinanza in data 15/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rhofri Abdellah ricorre personalmente avverso l'ordinanza in data 15/03/2022 della Corte di appello di Ancona che ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revisione da lui proposta. 1.1. Il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente