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Ordinanza — n. 34238/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic mitigating circumstances omitted in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the joint appeals by three defendants inadmissible on procedural grounds. The appellants argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, yet the court ruled that such issues fall outside the scope of permissible challenges when a plea bargain is involved. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals based on plea bargains, only issues regarding the parties' will, prosecutor's consent, and sentencing content are admissible, while claims about waived grounds or omitted generic mitigating circumstances are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal generic mitigating circumstances inadmissible cassation sentencing discretion procedural exclusion circostanze attenuanti motivi di cassazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc..
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc.pen
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc..
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: DUSAN OBRENOVIC nato il 09/03/2001 in SERBIA DRAGUTINOVIC ALESANDRO nato il 10/04/1975 in SERBIA BARBULOVIC CRISTIAN nato il 06/11/1998 a TORINO avverso la sentenza in data 18/02/2022 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. DUSAN OBRENOVIC, DRAGUTINOVIC ALESANDRO, BARBULOVIC CRISTIAN a mezzo del comune difensore e con ricorsi congiunti, ricorrono avverso la sentenza del 18/02/2021 della Corte di appello di Napoli che applicava la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 599 bis, cod.proc.pen. 1.1. Deducono il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili perché propongono questioni non consentite in presenza di una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di ricorso, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170).

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si pone, dunque, al di fuori delle ipotesi per cui è consentito il ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod.proc.. Da qui l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2022 Il Consigliere esten