Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34236/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34236/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Ahmetovic Ruza's criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented personally by the accused instead of being signed by a defense attorney enrolled in the special register, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal signature requirement defense attorney registration special register of lawyers procedural costs and fine accollo delle spese procedurali allegazioni insufficientemente motivate impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 of the Code of Criminal Procedure
Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod.
Art. 616 of the Code of Criminal Procedure
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017 No. 103
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RUZA nato il 06/08/1989 in BOSNIA - ERZEGOVINA avverso la sentenza in data 04/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ahmetovic Ruza ricorre personalmente avverso la sentenza in data 04/11/2021 della Corte di appello di Genova. 1.1. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.