Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Ahmetovic Ruza's criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than a registered defense attorney. The court held that under Article 613 of the Code of Criminal Procedure, appeals must be signed by lawyers enrolled in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if presented personally by the accused instead of being signed by a defense attorney enrolled in the special register, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural expenses and a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC RUZA nato il 06/08/1989 in BOSNIA - ERZEGOVINA avverso la sentenza in data 04/11/2021 della CORTE DI APPELLO DI GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; a seguito di procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ahmetovic Ruza ricorre personalmente avverso la sentenza in data 04/11/2021 della Corte di appello di Genova. 1.1. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato, mentre esso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione, ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103. 1.2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.