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Sentenza — n. 34228/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court allows rescission of judgment due to lack of effective contact with appointed defense counsel while detained.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Florence Court of Appeal's order rejecting Zhao Yongdi's request to rescind his final conviction. Zhao argued he never knew of the proceedings because he was detained and had no contact with his appointed defense lawyer, despite formally electing domicile with her. The Court ruled that electing domicile with a public defender does not presume knowledge of the trial, especially when the defendant was imprisoned and unable to contact counsel, thus violating procedural requirements for effective defense.

Regesto Legislator

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Art. 420-bis c.p.p.; In cases of rescission of a final judgment, electing domicile with an appointed defense lawyer does not automatically presume knowledge of the proceedings or voluntary evasion, requiring the judge to verify actual professional contact and effective awareness of the trial.

Parole chiave

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rescission of judgment appointed defense counsel effective contact requirement detained defendant rights procedural violation cassation revoca della sospensione condizionale abbandono del procedimento penale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 420-bis c.p.p.
Da ciò consegue che il giudizio a carico di Zhao Yongdi si è svolto in violazione dell'art. 420-bis cod.proc.pen., dal che deriva l'accoglimento della domanda e la revoca della sentenza pronunciata all'esito di un processo insanabilmente celebrato in violazione di legge.
Art. 611 cod.proc.pen.
Art. 629-bis c.p.p.
A ulteriore sostegno della domanda specifica che «nell'istanza ex art. 629- bis c.p.p.
Law n. 103/2017
artt. 4 Legge n. 110/1975
art. 629- bis c.p
A ulteriore sostegno della domanda specifica che «nell'istanza ex art. 629- bis c.p.p.
art. 162 cod. proc. pen
279420 - 01), là dove ha chiarito che «In tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen.
art. 420-bis cod.proc.pen
Da ciò consegue che il giudizio a carico di Zhao Yongdi si è svolto in violazione dell'art. 420-bis cod.proc.pen., dal che deriva l'accoglimento della domanda e la revoca della sentenza pronunciata all'esito di un processo insanabilmente celebrato in violazione di legge.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Sezioni Unite)
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Testo completo

eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZHAO YONGDI nato il 25/02/1968 in CINA avverso l'ordinanza in data 03/01/2022 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procura- tore generale MARIAEMANUELA GUERRA, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 611, cod.proc.pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Zhao Yongdi impugna l'ordinanza in data 3 gennaio 2022 con cui la Corte di appello di Firenze ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato avanzata in relazione alla sentenza in data 04/05/2018 del Tribunale di Prato (irrevocabile dal 18/01/2019), con la quale veniva condannato alla pena di anni tre di arresto ed euro 10.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 Legge n. 110/1975 e 707 cod.pen.. A sostegno della domanda evidenzia che nel procedimento era assistito da un difensore nominato d'ufficio (Avvocata Benedetta Ciampi, del Foro di Prato), presso la quale aveva eletto domicilio e presso la quale venivano conseguentemente effettuate tutte le notifiche.

Aggiunge che non ha mai instaurato nessun contatto con l'Avvocata Ciampi e di non avere mai avuto conoscenza del processo.t Sostiene, dunque, l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per accogliere la richiesta di rescissione del giudicato, rigettata dalla Corte di appello di Firenze in violazione dei principi di diritto fissati in materia. A ulteriore sostegno della domanda specifica che «nell'istanza ex art. 629- bis c.p.p. si documentava, sub all. 4, come Zhao Yongdi fosse stato detenuto dal 28.7.2018 all'8.6.2020, ossia nel periodo in cui iniziava la decorrenza del termine per l'impugnazione della sentenza poi divenuta irrevocabile, incomprensibilmente non esperita dal difensore, pur a fronte di una condanna ad anni tre di arresto [...]».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. 1.1. La questione va risolta alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (dep. 17/08/2020, Pg. c/ Ismail Darwish Mhame, Rv. 279420 - 01), là dove ha chiarito che «In tema di rescissione del giudicato, dall'elezione del domicilio effettuata dall'indagato - anteriormente all'introduzione del comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen. da parte dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103 - presso il difensore d'ufficio nella fase delle indagini preliminari non discende una presunzione di conoscenza del processo o di volontaria sottrazione allo stesso, automaticamente preclusiva della rescissione del giudicato, dovendo il giudice verificare, attraverso ulteriori indici, l'effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del processo ovvero si sia volontariamente sottratto ad esso».

Con l'ordinanza impugnata, in effetti, la Corte di appello di Firenze ha ricavato la volontaria sottrazione al processo proprio -ed esclusivamente- dal fatto di avere eletto domicilio presso il difensore d'ufficio. La Corte di appello, invero, ha escluso che la mancata conoscenza del processo potesse ritenersi incolpevole "in quanto correlata all'univoca determinazione dello stesso Zhao, soggetto che non indicava alcun altra dimora ed al quale era consegnata copia del verbale di elezione di domicilio (contenente il recapito dello studio presso il quale egli aveva consapevolmente eletto domicilio ed il cui contenuto egli stesso, conoscendo la lingua italiana, poteva agevolmente comprendere ai fini della instaurazione di contatti con il difensore)".

Va rilevato come l'odierno ricorrente non potesse indicare altre dimore, essendosi dichiarato senza fissa dimore; va altresì rilevato come non sia emerso che tale dichiarazione fosse mendace. Sulla base di ciò e in mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio fosse necessitata dalla condizione personale e non dalla volontà di sottrarsi al processo. Tanto più che non può rimproverarsi a Zhao Yongdi di non avere preso contatti con un difensore d'ufficio nominato dalla Polizia giudiziaria e a cui, eventualmente, spettava di contattare il proprio assistito.

Tanto ancor di più quando la stessa Corte di appello dimostra di avere la contezza di un elemento impeditivo alla possibilità di contatto, visto che nell'ordinanza si mette in evidenza che Zhao all'epoca dei fti si trovava ristretto in carcere, così che non si può rimproverare a Zhao di non avere provveduto al "rintraccio" del difensore d'ufficio mentre si trovava in stato di detenzione. In realtà, sarebbe stato onere del giudice, verificata l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, verificare che vi fosse stato un effettivo contatto tra questi e Zhao e, quindi, che quest'ultimo avesse avuto una conoscenza effettiva della celebrazione di un processo a suo carico.

Tanto non è stato fatto. Da ciò consegue che il giudizio a carico di Zhao Yongdi si è svolto in violazione dell'art. 420-bis cod.proc.pen., dal che deriva l'accoglimento della domanda e la revoca della sentenza pronunciata all'esito di un processo insanabilmente celebrato in violazione di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, revoca la sentenza del Tribunale di Prato n. 721 del 04/05/2018 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Prato per nuovo giudizio. Così deciso