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Ordinanza — n. 34227/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals personally filed by defendants are inadmissible under the 2017 reform requiring special bar counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals personally submitted by the defendants inadmissible and ordered them to pay costs. The defendants argued for personal submission, but the Court noted that the 2017 legislative reform removed this right, mandating that all appeals be signed by special bar counsel. Consequently, the appeals were rejected as they lacked the required professional representation.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The 2017 reform abolished the right of parties to file cassation appeals personally, rendering such filings inadmissible regardless of signature authentication.

Parole chiave

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cassation appeal personal filing legislative reform special bar counsel inadmissibility right of defense procedural law firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 175, comma 4 cod. proc. pen.
La Corte territoriale, rilevato che ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod.
Art. 613, comma 1 cod. proc. pen.
Con la modifica dell'art. 613 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 613 cod. proc. pen
Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 45 cod. proc. pen
Estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina devono ritenersi quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449
Ne discende che i ricorsi in esame, sottoscritti personalmente dai ricorrenti, sono inammissibili, a nulla rilevando l'autentica della firma, effettuata dal difensore, come già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sull'istanza di restituzione in termini proposta da MASSOLA ELISABETTA, nata a Rivoli il 14 marzo 1965 RICCI LUIGI, nato a Torino il 3 febbraio 1965 visti gli atti e l'istanza; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. MASSOLA ELISABETTA e RICCI LUIGI hanno proposto personalmente istanza dinanzi alla Corte d'appello di Torino per ottenere la restituzione nei termini per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5371, emessa dall'anzidetta Corte il 9 settembre 2021. La Corte territoriale, rilevato che ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. la competenza a decidere sull'istanza de qua è del giudice dell'impugnazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

2. I ricorsi sono inammissibili. Con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente qualsivoglia istanza dinanzi alla Corte di cassazione. Le modifiche, operate dal legislatore, hanno inciso sul modo e sulle formalità dell'esercizio del diritto di difesa dinanzi alla Corte di cassazione. L'originaria formulazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. prevedeva che il ricorso per cassazione potesse essere presentato dalla parte personalmente ovvero da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

La novella legislativa n. 103 del 2017 ha invece eliminato la possibilità per la parte di presentare il ricorso personalmente ed ha quindi stabilito che «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». L'attuale quadro normativo trova una sua oggettiva giustificazione nell'esigenza, generalmente avvertita, di assicurare un alto livello di professionalità nell'impostazione e nella redazione di un atto di impugnazione, il ricorso per cassazione, introduttivo di un procedimento connotato da una particolare importanza e da un elevato tecnicismo, tipico del giudizio di legittimità.

Estranei all'ambito di applicazione della nuova disciplina devono ritenersi quei casi (ad es., il procedimento incidentale originato da una richiesta di rimessione avanzata dall'imputato ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen.), non ricorrenti nella specie, in cui la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza non demandatale per effetto di un ricorso. Ne discende che i ricorsi in esame, sottoscritti personalmente dai ricorrenti, sono inammissibili, a nulla rilevando l'autentica della firma, effettuata dal difensore, come già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 41636 del 3/11/2010, Rv. 248449).

3. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - non sussistendo ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 giugno 2022 Il Consiglie