Italian Supreme Court dismisses appeal against settlement sentence due to generic lack of motivation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to cite specific grounds required by law. The appellant challenged the agreed sentence on generic grounds of poor motivation without addressing the statutory exceptions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints of poor motivation do not suffice.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da ABBOUD WAHID, nato in Marocco il 13 ottobre 1971 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ABBOUD WAHID ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui è stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo vizi della motivazione in ordine alla valutazione del fatto, alla sua qualificazione giuridica e alla congruità della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti:
a) all'espressione della volontà dell'imputato;
b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto;
d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Considerato che il ricorrente, avendo lamentato del tutto genericamente asseriti difetti di motivazione, non ha dedotto alcuno dei motivi indicati nell'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., ne consegue l'inammissibilità del ricorso.
3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peli., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore I