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Ordinanza — n. 34224/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging insufficient reasoning on generic mitigating circumstances in plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34224/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged the sentencing reasoning regarding generic mitigating circumstances. The appellant argued that the trial judge failed to adequately weigh these circumstances, which were part of the plea agreement. The Court ruled that such appeals are prohibited under the new procedural law, which limits challenges to plea bargains to specific grounds like legal qualification or sentence legality, excluding reasoning on the balance of circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.; Art. 606 comma 3 cod.proc.pen.; Art. 616 cod.proc.pen. Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they allege insufficient reasoning on the balancing of circumstances, as such reasoning derives from the parties' agreement and falls outside the permitted grounds for cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility plea bargain sentencing generic mitigating circumstances procedural law reform balancing of circumstances tentata estorsione aggravamento della pena concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.
Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
Art. 606 comma 3 cod.proc.pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA DENIS nato a ROMA il 21/07/1997 avverso la sentenza del 18/03/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 18 marzo 2022, il G.U.P. presso il tribunale di Torino, applicava a Carrozza Denis la pena di anni 2, mesi 10 di reclusione in ordine ai delitti di estorsione, rapina, furto e spendita di banconote false allo stesso contestati. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Carrozza deducendo, con unico motivo, insufficienza della motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che, avverso la sentenza di patteggiamento, non può proporsi ricorso per cassazione che denunci vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, frutto dell'accordo delle parti.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 IL CON SIGLIER:1. T. D IL PRESIDENTE Dott.Giovanna Verga DEPOSITATO N CANCELLEFbA SECOND:2\ SLII30:..:E PENALE