Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed the petition instead of a qualified lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the defendant, Nenna Elisa, personally signed the petition rather than engaging a qualified lawyer. The lower court had convicted her of fraud, but the Supreme Court ruled that under the new procedural code, such acts must be signed by a registered defense attorney to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a qualified defense attorney; personal signing by the accused renders the petition inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NENNA ELISA nato a TORRE DEL GRECO il 03/08/1974 avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza in data 24 settembre 2021, la corte di appello di Brescia confermava la pronuncia dello stesso tribunale datata 16 ottobre 2020 che aveva condannato Nenna Elisa alle pene di legge in quanto ritenuta responsabile del delitto di truffa. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata personalmente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 Il ricorso è proposto da soggetto non legittimato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 613 cod.proc.pen. "l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione...". Ne consegue che il ricorso personale dell'imputata è inammissibile. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali . e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 IL CO SIGLIERE ES Dott. IL PRESIDENTE Dott.Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERIL, 7 SECONDA TE