Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34222/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-permissible grounds and lack of interest under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34222/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for filing a cassation petition. The appellant argued that the lower court erred in sentencing by ignoring full compensation and failing to grant conditional suspension, but the Court noted these grounds were excluded by recent legislative reforms. Consequently, the appeal was rejected as both impermissible and without legal interest, resulting in the dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.; Art. 606 comma 3 cod.proc.pen.: The new provision excludes defects in judicial motivation regarding the non-existence of conditions for acquittal from the list of admissible cassation grounds, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility defect of motivation exclusion conditional suspension of sentence lack of legal interest procedural law reform errore nella commisurazione della pena attenuazione libera della pena mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 444 cod.proc.pen.
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 24 giugno 2021, il tribunale monocratico di Napoli Nord, applicava ad Addison Trevor John la pena di anno 1, mesi 11 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine ai delitti di truffa e falso allo stesso ascritti.
Art. 129 cod.proc.pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - vizio della motivazione quanto all'art. 129 cod.proc.pen.
Art. 162 ter cod.pen.
poichè il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'avvenuto risarcimento integrale del danno e pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 162 ter cod.pen.; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art.130 cod.proc.pen.
Art. 130 cod.proc.pen.
Art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen.
Quanto al primo motivo ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.
Art. 606 comma terzo cod.proc.pen.
In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art.
Art. 616 cod.proc.pen.
art. 444 cod.proc.pen
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - vizio della motivazione quanto all'art. 129 cod.proc.pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADDISON TREVOR JOHN nato il 27/06/1972 avverso la sentenza del 24/06/2021 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 24 giugno 2021, il tribunale monocratico di Napoli Nord, applicava ad Addison Trevor John la pena di anno 1, mesi 11 di reclusione ed C 600,00 di multa in ordine ai delitti di truffa e falso allo stesso ascritti. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con distinti motivi: - vizio della motivazione quanto all'art. 129 cod.proc.pen. poichè il giudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'avvenuto risarcimento integrale del danno e pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 162 ter cod.pen.; - inosservanza ed erronea applicazione dell'art.130 cod.proc.pen. ex art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. omessa pronuncia in dispositivo della sospensione condizionale della pena cui l'accordo era subordinato ed impossibilità di procedere alla correzione dell'errore materiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti, manifestamente infondati ovvero in difetto di interesse e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al.difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Pertanto tra i motivi non proponibili rientra anche la questione della possibilità di proscioglimento dell'imputato in applicazione della disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie.

In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato posto che al caso in esame non si applica la disciplina di cui all'art.162 ter cod.pen. trattandosi di truffa procedibile d'ufficio non soggetta a tale causa di estinzione del reato. 2.2 Il secondo motivo è proposto in carenza di interesse posto che, l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena a seguito della correzione del dispositivo, ha emendato l'errore del giudice così aderendo all'accordo delle parti senza che alcun effetto positivo potrebbe avere l'accoglimento della doglianza prospettata.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 IL CONSIGLI Ig