Cassation appeal dismissed as inadmissible because defect of motivation is no longer a valid ground under new procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's sole ground was the insufficiency of the lower court's reasoning regarding guilt. The defendant argued the trial judge failed to properly establish the elements of the crimes of fraud and false declaration. The Court ruled that the new procedural law explicitly excludes defects of motivation as a valid reason for cassation, limiting appeals to specific legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.: The defect of motivation of the judge on the non-existence of conditions for acquittal is no longer a ground for cassation appeal under the new provision.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVIGLIA DOMENICO nato a PALERMO il 13/03/1976 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 16 febbraio 2022, il G.U.P. presso il tribunale di Palermo, applicava a Caviglia Domenico la pena di anno 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione in ordine ai delitti allo stesso ascritti di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e falso nella dichiarazione finalizzata ad ottenere il reddito di cittadinanza. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Caviglia deducendo con unico motivo insufficienza della motivazione quanto alla ritenuta colpevolezza dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1 II ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod.proé.pen. "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 ) solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ex art. 129 cod.proc.pen.
Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma. 2 bis dell'art. 448 cod.proc.pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 17 giugno 2022 IL ONSIGLIERE EST. Dett, IL PRESIDENTE Dott.G.ovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLERiA SECONDA SEZIONE PENALE;L l