Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds regarding sentencing and acquittal conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible in a de plano procedure where the appellate court reduced the sentence. The appellant argued for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that such grounds are inadmissible in this specific context. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals against sentences issued under Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding the lack of evaluation of acquittal conditions under Art. 129 c.p.p. or the determination of the penalty are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da MARSILI MARCO, nato a Roma il 18 settembre 1956 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a MARSILI MARCO dal giudice di primo grado. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha censurato la mancata valutazione sulla ricorrenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e il difetto di un'adeguata motivazione della sentenza.
2. Deve precisarsi che, trattandosi di procedura de plano, che non prevede la partecipazione delle parti, non può disporsi il rinvio dell'udienza sollecitato dal difensore del ricorrente.
3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili.
4. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così