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Ordinanza — n. 34219/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it only challenged sentencing motivation without alleging legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant merely criticized the sentencing motivation without raising admissible grounds. The appellant had previously been acquitted of harassment charges under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which allows appeals regarding the formation of the party's will or the prosecutor's consent. The court ruled that grievances concerning the determination of the penalty are inadmissible unless they constitute an illegality in the imposed sanction, which was not alleged here.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against sentences under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are admissible only for grounds regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, while grievances about the penalty determination are inadmissible unless they reflect an illegality in the sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility Article 599-bis criminal procedure sentencing motivation review prosecutor consent requirement procedural defect dismissal riscossione di pene pecuniarie sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, previa assoluzione dal reato di atti persecutori in danno di Chiovelli Andrea, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da GIOBBE VINCENZO, nato a Salemi 1'8 dicembre 1991 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta all'udienza del 17 giugno 2022 dal Cons. Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; ritenuto di procedere con rito de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, previa assoluzione dal reato di atti persecutori in danno di Chiovelli Andrea, in accoglimento della richiesta formulata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena inflitta a GIOBBE VINCENZO dal giudice di primo grado per i residui reati Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha censurato il difetto di un'adeguata motivazione della sentenza.

2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) ha già avuto modo di affermare che avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso in esame, il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi ammissibili, essendosi limitato a censurare la motivazione della sentenza impugnata.

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 17 giugno 2022 Il Consigliere estensore I