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Sentenza — n. 34217/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming factual error regarding extortion charges and group membership. The court rejects the claim as an admissible appeal against a cassation decision. The court holds that factual appeals against cassation decisions are inadmissible. The court rules that the appeal is inadmissible and orders the appellant to pay court costs. The court finds the appeal inadmissible and orders the appellant to pay court costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34217/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim of a factual error regarding his role in extortion and group membership. The appellant argued that the lower court relied on the victim's statements while ignoring his own testimony and recordings, and falsely claimed he was recognized by the victim as a group member. The court ruled that such arguments constitute an attempt to challenge a cassation decision on factual grounds, which is legally excluded under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against cassation decisions on factual grounds are inadmissible; only errors of law or procedural violations are actionable.

Parole chiave

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factual error appeal cassation decision extortion charges group membership inadmissible appeal procedural law court costs impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis c.p.p.
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ex art. 625-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
pen., i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto ex art. 625-bis cod. proc. pen. da Manno Antonio, nato a Polistena (RC) il 20/07/1995 rappresentato ed assistito dall'avv. Vincenzo Nico D'Ascola, di fiducia avverso la sentenza n. 2766/2021 in data 22/06/2021 della Corte di Cassazione, sesta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E CpNSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 22/06/2021, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, rigettava il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Manno avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 24/07/2020 che aveva condannato il sunnominato alla complessiva pena di anni nove, mesi otto di reclusione ed euro 8.500 di multa per plurimi delitti di estorsione aggravati ai sensi degli artt. 628, comma 3, n. 1 e 3 cod. pen., 416-bis. 1, cod. pen. (capi 2, 3 e 4), per i delitti di lesioni ai danni di Nicolò Allodio, Franco Mariani e Raffaele Scandizzo, aggravati ai sensi degli artt. 576, n. 1 cod. pen., 416-bis. 1, cod. pen. (capo 6).

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di Antonio Manno, è stato proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente come la sentenza impugnata abbia basato l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine alla asserita estorsione posta in essere ai danni di Mirko Pagani irfria pressoché esclusiva sulle dichiarazioni della persona offesa, malgrado le lhiare affermazioni dello stesso Pagani in sede di esame e le richiamate intercettazioni che deponessero íctu ocu/i nel senso della esclusione del coinvolgimento del Manno nei fatti in contestazione.

Quanto poi alla considerazione secondo la quale la corte di appello, con motivazione adeguata e immune da vizi, avesse reputato irrilevante la circostanza relativa alla nonna assidua frequentazione del locale da parte dell'imputato, sulla quale la difesa aveva nuovamente insistito in sede di ricorso per cassazione, si osserva come le deduzioni difensive non erano certamente volte a sottolineare la rilevanza in termini quantitativi della frequentazione del locale ad opera del Manno, mai messa in discussione dalla difesa, quanto piuttosto ad evidenziare come la frequentazione del locale di proprietà della persona offesa da parte del ricorrente, seppure talvolta in compagnia del c.d. "gruppo dei calabresi", non fosse mai stata accompagnata da altro comportamento concludente volto a rivolgere alla presunta persona offesa una qualsivoglia minaccia e/o richiesta di tipo intimidatorio quale elemento inidoneo a fondare la responsabilità concorsuale del ricorrente.

Nessuna delle sentenze di merito ha dato conto del contributo offerto, anche solo in chiave morale o nella forma attenuata dell'agevolazione dell'altrui proposito criminoso, del ricorrente al fatto collettivo di estorsione posto in essere ai danni del Pagani: salvo che non si volesse, e non si voglia, far coincidere la prova di responsabilità concorsuale con la mera presenza nel luogo del reato, sulla falsariga di una lettura visibilmente erronea dell'art. 110 cod. pen. e comunque in netto contrasto con il generale principio dell'assoluta irrilevanza penalistica della connivenza, non seguita da alcun comportamento concludente.

Così ragionando, la sentenza è incorsa in un vero e proprio errore percettivo di quanto dettagliatamente rappresentato in sede di ricorso per cassazione, che se, adeguatamente considerato, avrebbe certamente condotto ad una conclusione diversa rispetto a quella accreditata. Il provvedimento impugnato e poi incorso in un ulteriore errore I 2 di fatto nella parte in cui, proprio con riferimento alla posizione dell'odierno ricorrente, ha specificato come lo stesso fosse stato "riconosciuto dal Pagani come componente del gruppo responsabile delle condotte sopra descritte".

Al contrario, dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla presunta parte lesa, 5i evince inequivocabilmente come Pagani fosse giunto ad individuare nominativamente i soggetti che all'interno del proprio locale non corrispondevano il dovuto in relazione alle consumazioni effettuate, escludendo, però, a chiare lettere, dal gruppo in questione, l'odierno ricorrente. Il tutto senza considerare che, a deporre nel senso della estraneità del male ad alcuno degli episodi violenti o minacciosi funzionali accordare la volontà di Mirko Pagani siano le stesse intercettazioni acquisite agli atti del procedimento.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Ritiene il Collegio come, nella fattispecie, il ricorrente abbia inteso surrettiziamente impugnare la decisione in punto di diritto assunta dalla Corte in quanto la pretesa causa dell'errore non è identificabile in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione assunta ha comunque un contenuto valutativo, circostanza che, di per sé, esclude la configurabilità di un errore di fatto. In tal senso, ribadisce il Collegio come «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili (gdr., come nella fattispecie) - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).

5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa