Sentenza — n. 34216/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza n. 59 del 02/12/2021, la Corte di cassazione, seconda sezione penale, disponeva l'annullamento della sentenza impugnata pronunciata dalla Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 15/04/2021, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di appello e per questo grado di legittimità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 541 cod. proc. pen, art. 110 d.P.R. n. 115/2002, art. 91 cod. proc. civ; Sentenza — n. 34216/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 5464/2020, De Falco, cit.), in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio spese dello Stato, "compete alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. e dell'art. 110 d.P.R. n. 115/2002, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.".
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso contenente istanza di correzione proposta da Vacaru Constantin Dorin, nato in Romania il 01/08/1982 rappresentato ed assistito dall'avv. Giovanni Ferrara, di fiducia parte civile nel procedimento a carico di Stivaletta Roberto, nato a Roma il 18/10/1983 e di Cassata Giuseppe, nato a Roma il 06/02/1971, entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. Claudio Sabbatini, di fiducia di correzione e/o specificazione del dispositivo emesso dalla Suprema Corte di cassazione, seconda sezione penale, n. 59 del 02/12/2021, dep. 2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e l'istanza presentata; letta la memoria difensiva nell'interesse di Stivaletta Roberto e di Cassata Giuseppe pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 23/05/2022; lette le memorie difensive nell'interesse di Vacaru Constantin Dorin pervenute a mezzo posta elettronica certificata rispettivamente in data 19/05/2022 e in data 07/06/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Mariaemanuela Guerra, ha chiesto il rigetto della richiesta.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 59 del 02/12/2021, la Corte di cassazione, seconda sezione penale, disponeva l'annullamento della sentenza impugnata pronunciata dalla Corte di appello di Roma, seconda sezione penale, in data 15/04/2021, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimetteva anche la liquidazione delle spese tra le parti per il grado di appello e per questo grado di legittimità.
2. Con istanza presentata presso la seconda sezione penale della Corte di Cassazione, a mezzo posta elettronica certificata in data 21/03/2022, la difesa della parte civile Vacaru Constantin Dorin, ammessa al patrocinio a spese dello Stato evidenziava come sia la Corte d'appello di Roma, seconda sezione penale, che la Corte di appello di Roma, sezioni civili, rigettavano l'istanza di liquidazione delle spese processuali. Da qui la richiesta di voler modificare il dispositivo della sentenza n. 59/2022 specificando che, tanto ai sensi del Tusg che in ossequio all'interpretazione resa dalle Sezioni unite (sent. n. 5464 del 26/09/2019 dep. 2020, De Falco), qualora la parte civile non intenda riassumere il giudizio (come avvenuto nella fattispecie), spetta al giudice del rinvio che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi del d.P.R. 115/2002, artt. 82 e 83.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'istanza formalizzata nel ricorso proposto nell'interesse di Vacaru Constantin Dorin è inammissibile.
2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 5464/2020, De Falco, cit.), in tema di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio spese dello Stato, "compete alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. e dell'art. 110 d.P.R. n. 115/2002, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.".
Va innanzitutto premesso che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627).
La medesima consolidata giurisprudenza di legittimità riconosce come la parte civile non possa ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento con rinvio, potendo la parte far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 2, n. 32440 del 10/07/2003, Larnè, Rv. 226260).
Ne consegue che, nella fattispecie, non v'è alcuno spazio per la correzione di un ipotetico errore materiale, in realtà inesistente: invero, correttamente, la Suprema Corte, con sentenza n. 59 del 02/12/2021, nell'annullare la sentenza di appello con rinvio delle parti giudice civile competente per valore in grado di appello, rimetteva allo stesso anche la liquidazione delle spese sostenute delle parti civili per il grado di appello e di legittimità lasciando al medesimo ogni decisione sulle spese sulla base del criterio della soccombenza. Fermo quanto precede, il Vacaru, per vedersi quantificareliquidare le spese legali, avrebbe dovuto riassumere il giudizio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello: l'omessa instaurazione di quel giudizio impedisce l'accoglimento della richiesta di liquidazione.
3. Alla pronuncia consegue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell