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Sentenza — n. 34215/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses extradition appeal, upholding appellate court's finding of sufficient evidence for Swiss surrender.

Numero d'incarto Sentenza — n. 34215/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Francesco Colloca's cassation appeal against the Milan Court of Appeal's order for his extradition to Switzerland. Colloca argued the lower court erred in reconstructing the Swiss judgment and failed to assess his Italian criminal record or the gravity of the evidence. The court ruled the appeal inadmissible because the lower court correctly listed the specific evidentiary elements required by law and the Supreme Court cannot re-evaluate the weight of evidence in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 705 cod. proc. pen.; Art. 706 cod. proc. pen.: The Supreme Court's review of extradition requests is limited to a documentary examination of evidence listed by the lower court; it cannot substitute its own assessment of the evidence's weight or re-evaluate the sufficiency of grounds for extradition.

Parole chiave

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extradition appeal documentary review evidence sufficiency Swiss surrender cassation limits estradizione allontanamento malgrado rischio di persecuzione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori del Colloca, avv.ti Figini e Ceola, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett.
Art. 705 cod. proc. pen.
per omessa, apparente o illogica motivazione poiché il giudice del rinvio aveva proceduto ad una errata ricostruzione del contenuto della sentenza Svizzera pronunciata nei confronti dei coimputati che non conteneva elementi nei riguardi dell'estradando; - violazione dell'art. 705 anche in relazione all'art.
Art. 706 cod. proc. pen.
Quanto al motivo proposto sotto il profilo dell'assenza di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di procedimento estradizionale, l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod.
Art. 627 cod. proc. pen.
E poiché l'annullamento verteva proprio sulla individuazione degli elementi e delle fonti di prova che non erano state precedentemente indicate, il giudice di rinvio appare avere assolto all'obbligo impostogli ex art. 627 cod.proc.pen.
Art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.
art. 627 cod.proc.pen
E poiché l'annullamento verteva proprio sulla individuazione degli elementi e delle fonti di prova che non erano state precedentemente indicate, il giudice di rinvio appare avere assolto all'obbligo impostogli ex art. 627 cod.proc.pen.
art. 706 cod. proc. pen
Quanto al motivo proposto sotto il profilo dell'assenza di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di procedimento estradizionale, l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018
(Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLLOCA FRANCESCO nato a TROPEA il 20/04/1959 avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; sentite le conclusioni del PG MARIAEMANUELA GUERRA la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'estradando, avv.to Figini Daniela per il Colloca che insiste per l'annullamento senza rinvio della sentenza.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 19 gennaio 2022, la corte di appello di Milano, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con la sentenza 6-10-2021 aveva annullato la precedente pronuncia dello stesso giudice di secondo grado in diversa composizione, accoglieva la domanda di estradizione formulata dalla Confederazione Svizzera nei confronti di Colloca Francesco, limitatamente ai fatti di reato di rapina aggravata dall'uso di armi. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori del Colloca, avv.ti Figini e Ceola, deducendo con distinti motivi: - violazione dell'art. 606 lett.

e) cod.proc.pen. per omessa, apparente o illogica motivazione poiché il giudice del rinvio aveva proceduto ad una errata ricostruzione del contenuto della sentenza Svizzera pronunciata nei confronti dei coimputati che non conteneva elementi nei riguardi dell'estradando; - violazione dell'art. 705 anche in relazione all'art. 606 lett.

b) cod.proc.pen. posto che a carico del Colloca pen.de procedimento penale nello Stato italiano per i medesimi fatti aventi ad oggetto la procedura di estradizione svizzera; - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero in alcuno dei vizi denunciati appare essere incorsa la sentenza della corte di appello di Milano la quale, adeguandosi ai principi stabiliti dalla pronuncia di annullamento di questa Corte di cassazione, ha proceduto nel nuovo giudizio a valutare gli atti processuali trasmessi dall'autorità svizzera, concludendo per la sussistenza di elementi dotati di gravità indiziaria quanto alla partecipazione del Colloca alla rapina commessa nel territorio di quello Stato. E poiché l'annullamento verteva proprio sulla individuazione degli elementi e delle fonti di prova che non erano state precedentemente indicate, il giudice di rinvio appare avere assolto all'obbligo impostogli ex art. 627 cod.proc.pen. procedendo alla elencazione degli elementi (la sentenza a carico dei coimputati , la dichiarazione accusatoria del Mistretta) di cui il ricorso propone una lettura alternativa non deducibile nel presente giudizio di legittimità.

Il primo motivo è pertanto infondato. 2.2 II secondo motivo appare avanzato per doglianze non deducibili nella presente fase posto che l'annullamento aveva ad oggetto soltanto l'individuazione degli elementi di prova e non anche la eventuale sussistenza di procedimento penale per gli stessi fatti; peraltro, al proposito, la corte di appello ha escluso la sussistenza di altro procedimento nel territorio nazionale sulla base di specifiche considerazioni in fatto svolte a pagina 4 della motivazione, senza che rilievo decisivo possa assumere quanto prospettato nella informativa di reato dei C.C. di Varese, pure citata nel ricorso, che non equivale certamente alla avvenuta iscrizione nel registro indagati del Colloca per il medesimo episodio di rapina aggravata.

Quanto al motivo proposto sotto il profilo dell'assenza di gravità indiziaria, va ricordato come in tema di procedimento estradizionale, l'estensione della competenza della Corte di cassazione "al merito", ai sensi dell'art. 706 cod. proc. pen., non può giungere sino al punto di onerarla di attività istruttoria, restando fermo il principio che deve essere effettuato solo l'esame cartolare, limitato, peraltro, alle informazioni, allo stato, acquisite. (Sez. 6, n. 25264 del 17/05/2018, Rv. 273418 - 01). Ne consegue affermarsi che anche il motivo con il quale si deduce un'errata valutazione degli indizi da parte della corte di appello non è proponibile nella presente sede sotto il profilo di una differente lettura degli elementi di prova valutati dal giudice di merito in assenza di qualsiasi illogicità.

Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto ed il Colloca condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen Roma, 9 giugno