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Sentenza — n. 34197/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 34197/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SENSO PIO nato a BELLA il 20/11/1951 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge.

Regesto Legislator

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art. 616 cod.proc.pen; Sentenza — n. 34197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 179 e 601 cod.proc.pen. per nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello e degli atti successivi; al proposito rappresentava che non essendo stata eseguita la notifica presso il domicilio dichiarato per impossibilità di esecuzione, avrebbe dovuto essere effettuata una seconda notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod.proc.pen. attività che viceversa non era mai stata effettuata; il procedimento, nel quale era stata ritenuta la regolarità delle notifiche, doveva pertanto ritenersi affetto da nullità assoluta. .

Parole chiave

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notificazione viziata vizio di procedura contumacia difetto di sottoscrizione indigenza processuale non provata omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod.proc.pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SENSO PIO nato a BELLA il 20/11/1951 avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo che la Corte voglia dichiarare inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione di legge.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza in data 4 ottobre 2021, la corte di appello di Salerno, confermava la pronuncia del 4-2-2020 del tribunale di Salerno che aveva condannato Di Senso Pio alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di ricettazione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett.

c) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 178, 179 e 601 cod.proc.pen. per nullità della notifica all'imputato del decreto di citazione in appello e degli atti successivi; al proposito rappresentava che non essendo stata eseguita la notifica presso il domicilio dichiarato per impossibilità di esecuzione, avrebbe dovuto essere effettuata una seconda notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 comma quarto cod.proc.pen. attività che viceversa non era mai stata effettuata; il procedimento, nel quale era stata ritenuta la regolarità delle notifiche, doveva pertanto ritenersi affetto da nullità assoluta. .

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.1 II ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. In tema di notificazione di un unico atto al difensore ed all'imputato questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore di un'unica copia dell'atto da notificare dà luogo ad una mera irregolarità, non produttiva di nullità, qualora risulti esplicitato, o sia comunque desumibile dall'atto, che la notificazione stessa è stata eseguita al medesimo sia in proprio che nella veste di consegnatario. (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, Rv. 269916 - 01).

E si è anche stabilito come non è nulla, ma meramente irrituale, la notificazione (nella specie, a mezzo fax) avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia domiciliatario di un'unica copia dell'atto da notificare, con l'espressa indicazione in esso dei destinatari specificamente individuati nell'imputato e nel difensore. (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, Rv. 260853 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare l'insussistenza della reclamata nullità posto che dall'esame degli atti allegati allo stesso ricorso risulta che il decreto di citazione per il giudizio di appello conteneva proprio la espressa disposizione che la citazione veniva notificata anche ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod.proc.pen. e che tale dizione era anche riportata nella PEC, risultata consegnata all'avv.to Massimo Cavallo, il quale, quindi, era espressamente reso edotto di ricevere l'atto sia in proprio che nella qualità.

Né decisiva può ritenersi la circostanza che tale notificazione sia avvenuta prima del vano tentativo di notifica presso il domicilio dichiarato non essendo tale scansione temporale prevista a pena di alcuna nullità. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Ri\oma, 9 giugno 2022 CONSIG • E ST. I IL PRESIDENTE Dott.9,ovanna V