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Sentenza — n. 33394/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 33394/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 33394/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Petrullo Massimo, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 18/01/2022 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 13/10/2021 con c:ui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere, per decorrenza dei termini massimi di fase. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 310 comma 3 cod. proc. pen.A tal fine espone: - che l'indagato era stato sottoposto a -misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza del 23-30/03/2021, provvedimento che espressamente escludeva la sussistenza dell'aggravante di c:ui all'art. 416-bis.1 cod. pen; - che avverso l'ordinanza del Gip aveva proposto appello il PM e il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'impugnazione, ritenendo sussistente l'aggravante in questione; - che, ai fini del conteggio dei termini massimi di durata della misura coercitiva doveva farsi riferimento all'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'efficacia della decisione del tribunale doveva ritenersi sospesa fino al suo passaggio in giudicato; - che erroneamente, con il provvedimento impugnato il Gip aveva invece ritenuto l'immediata efficacia della decisione e la non applicabililità di quanto disposto dalla norma, in forza del principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 37977 del 24 novembre 2020; - che, secondo il Tribunale del riesame, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contenuto nel provvedimento emesso in data 15/06/2021, su appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 23/03/2021, opererebbe, con effetto immediato, completando e cristallizzando le contestazioni provvisorie per le quali è stata applicata la misura custodiale inframuraria.

Regesto Legislator

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art. 310 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 33394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Parole chiave

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sospensione di pena riesame dell'entità pena proroga della carcerazione preventiva sospensione dell'allontanamento revisione della sentenza penale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 310 comma 3 cod. proc. pen
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 310 comma 3 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETRULLO MASSIMO nato il 03/02/1974 a POLLA avverso l'ordinanza del 18/01/2022 del TRIBUNALE DI POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, con le pronunce consequenziali; sentito l'Avvocato VINCENZO MORRIELLO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, anche in sostituzione dell'Avvocato DOMENICO AMODEO.

RITENUTO IN FATTO

1. Petrullo Massimo, a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 18/01/2022 con cui il Tribunale di Potenza ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data 13/10/2021 con c:ui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza rigettava l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare in carcere, per decorrenza dei termini massimi di fase. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 310 comma 3 cod. proc. pen.A tal fine espone: - che l'indagato era stato sottoposto a -misura cautelare con ordinanza del Gip del Tribunale di Potenza del 23-30/03/2021, provvedimento che espressamente escludeva la sussistenza dell'aggravante di c:ui all'art. 416-bis.1 cod. pen; - che avverso l'ordinanza del Gip aveva proposto appello il PM e il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'impugnazione, ritenendo sussistente l'aggravante in questione; - che, ai fini del conteggio dei termini massimi di durata della misura coercitiva doveva farsi riferimento all'ordinanza genetica, ai sensi dell'art. 310, comma 3, cod. proc. pen., in quanto l'efficacia della decisione del tribunale doveva ritenersi sospesa fino al suo passaggio in giudicato; - che erroneamente, con il provvedimento impugnato il Gip aveva invece ritenuto l'immediata efficacia della decisione e la non applicabililità di quanto disposto dalla norma, in forza del principio di diritto espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 37977 del 24 novembre 2020; - che, secondo il Tribunale del riesame, il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., contenuto nel provvedimento emesso in data 15/06/2021, su appello del P.M. avverso l'ordinanza del G.i.p. di Potenza del 23/03/2021, opererebbe, con effetto immediato, completando e cristallizzando le contestazioni provvisorie per le quali è stata applicata la misura custodiale inframuraria.

Pertanto, la diversa qualificazione giuridica del fatto, conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale, influirebbe immediatamente sul trattamento cautelare, non operando l'effetto sospensivo di cui all'art. 310, comma 3, c.p.p. in pendenza del giudizio di cassazione; - che il convincimento dei giudici di merito doveva considerarsi viziato dalla violazione di legge, perchè non considerano che la previsione di cui all'art. 310, comma 3, cod.proc.pen. riguardava tutte le statuizioni, comprese quelle relative alle aggravanti; - che -dunque- fino alla definitività della deliberazione del G.i.p., il provvedimento di riferimento, ai fini del calcolo di durata della misura cautelare, rimaneva quello genetico, nel quale era stata esclusa la sussistenza dell'aggravante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. 1.1. Vale a tal proposito richiamare quanto già spiegato da questa Corte (Sez. 2, sentenza n. 19597 del 27 aprile 2022, Diana, non massimata) nell'ambito di altro ricorso relativo al medesimo odierno procedimento, ripetendosi analoghe ragioni di inammissibilità: «secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non sussiste interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate, tenuto conto della fase-incidentale in cui è promossa l'impugnazione, quando sia dedotta l'erronea applicazione di una circostanza aggravante, anche a effetto speciale, qualora da questa non conseguano immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura (Sez. 3, n. 36371 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256;

Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502; Sez. 6, n. 7203 del 08/02/2013, Vuocolo, Rv. 254507). Il principio è stato di recente ribadito avuto riguardo specificamente all'aggravante dell'agevolazione mafiosa (Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508; Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, dep. 2019, Fucil:o, Rv. 255028; da ultimo v. Sez. 2, n. 1020 del 26/11/2021, dep. 2022, Gaetano, non mass.).». Già nella sentenza che qui si richiama, la Corte di cassazione rilevava, quindi, che Petrullo e gli altri co-imputati erano stati rinviati a giudizio nello scorso mese di marzo con la conseguenza che dalla pronuncia del decreto ex art.429 cod. proc. pen. decorre un ulteriore, diverso e autonomo termine di custodia, relativo alla nuova fase del procedimento, ai sensi dell'art. 3 03, comma 1, lett. b), dello stesso codice.

Sulla base di tale presupposto, si deve anche in questa sede ribadire che «non sono ravvisabili, dunque, né sono stati dedotti dalle difese "immediati riflessi sull'an o sul quomodo della misura" in atto, dovendosi ribadire che «la ricostruzione del sistema di calcolo dei termini di fase di durata della misura cautelare evidenzia come lo stesso sia caratterizzato dall'operatività del principio della "segmentazione dei termini", cioè della previsione di termini autonomi, che contribuiscono a determinare poi la durata massima della custodia cautelare (così Sez.

U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260925). Le Sezioni Unite hanno statuito che anche in tema di provvedimenti cautelari l'interesse deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato, sicché esso può ritenersi sussistente solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso la eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella preesistente (Sez. U, n. 33541 del 11/07/2011, Canavesi, Rv. 219395) e hanno successivamente ribadito che l'interesse «deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell'attualità, deve sussistere non soltanto all'atto della proposizione dell'impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione», richiamando, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la categoria della "carenza d'interesse sopraggiunta", il cui fondamento giustificativo «risiede nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta -medio tempore, che- assorbe e supera la finalità perseguita - dall'impugnante» (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397)».

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes