Sentenza — n. 33390/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALuongo Daniele e Uccheddu Sceila, a mezzo del c:omune difensore, impugnano la sentenza in data 27/11/2020 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 18/05/2018 del Tribunale di Viterbo, che li aveva condannati per il reato di truffa in danno di Mardare Cosl:antin. Deducono: 1.1. Violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla truffa contestata al capo A) 1.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 132, 133 e 62.bis, cod.pen. 1.3. Prescrizione del reato.2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata dagli imputati.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33390/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante con dichiarazione resa a mezzo di procuratore speciale davanti ai Carabinieri di Terni. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata dai querelati. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò conseguente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LUONGO DANIELE nato il 01/12/1976 a ROMA UCCHEDDU SCEILA nato a TARQUINIA il 08/08/1979 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI CUOMO che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
1. Luongo Daniele e Uccheddu Sceila, a mezzo del c:omune difensore, impugnano la sentenza in data 27/11/2020 con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza in data 18/05/2018 del Tribunale di Viterbo, che li aveva condannati per il reato di truffa in danno di Mardare Cosl:antin. Deducono: 1.1. Violazione di legge e travisamento della prova in relazione alla truffa contestata al capo A) 1.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 132, 133 e 62.bis, cod.pen. 1.3. Prescrizione del reato.2. Successivamente alla proposizione del ricorso è pervenuta in Cancelleria rimessione di querela ritualmente accettata dagli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza va annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione di querela, ai sensi dell'art. 152, cod.pen. Va a tal proposito rilevato che la querela è stata ritualmente rimessa dal querelante con dichiarazione resa a mezzo di procuratore speciale davanti ai Carabinieri di Terni. La remissione è stata -altrettanto ritualmente- accettata dai querelati. Sono dunque presenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva. Da ciò conseguente l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato si è estinto per remissione della querela. Le spese del procedimento restano a carico dei querelati, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod.proc.pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spes